Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46507
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE NOVARA nei confronti di: GIP TRIBUNALE VERBANIAcon il decreto del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14 marzo 2022 il G.i.p. del Tribunale di RB - dopo aver emesso il decreto di sequestro preventivo d'idrocarburi, di veicoli e d'impianti di distribuzione, nell'ambito di un procedimento riguardante più violazioni dell'art. 40 e 49 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 - declinava la propria competenza per territorio. Rilevava che il momento consumativo del reato era quello della sottrazione all'accertamento, avvenuta con il superamento del confine e con l'introduzione nel territorio dello Stato;
poiché - a causa delle discrasie rilevate nella documentazione di trasporto esibita in occasione dei controlli - non era possibile individuare il luogo dell'immissione in commercio degli idrocarburi e considerato che risultava che i tre automezzi oggetto del sequestro avevano effettuato una sosta in Novara, la competenza si sarebbe dovuta radicare presso detta sede giudiziaria, in favore della quale era, dunque, disposta la trasmissione degli atti.
2. Da tale impostazione dissentiva, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, investito da rinnovata richiesta di misura ablativa da parte del locale Pubblico ministero. Osservava il Gip che le accise cui il materiale oggetto di sequestro (gasolio e benzina) erano soggette sono esigibili al momento dell'immissione del prodotto nel territorio dello Stato italiano;
ciò che era avvenuto presso il valico di Domodossola, con conseguente competenza del Tribunale di RB. Per tali ragioni, dopo aver applicato a sua volta, ai sensi dell'art. 27 Cod. proc. pen., la misura ablativa del sequestro, sollevava il presente conflitto negativo.