Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2023, n. 08361
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISCOPO PINO, nato ad ACERRA il 10/01/1961 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette/sentite le conclusioni del PG CAkt, Ocke5n0 7\L 6-CIE 3 • 1 úey
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di P P volta a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione. Il Tribunale dava atto che la richiesta di P di essere giudicato con il rito abbreviato era stata respinta dal Giudice dell'udienza preliminare, che aveva successivamente emesso decreto di rinvio a giudizio;
P era stato giudicato con il rito ordinario e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi tre. Il Tribunale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, rilevando che, nel caso di P, non si trattava di ergastolo "ostativo";
rilevava che P aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato ben prima (1996) delle modifiche introdotte dalla cd. legge Carotti e il rigetto della relativa domanda era stato motivato sulla base di un quadro normativo del tutto diverso e, all'epoca dei fatti, del tutto legittimo. L'imputato aveva sollevato inutilmente la questione della mancata ammissione al rito abbreviato solo in sede di ricorso per cassazione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di P P deducendo violazione di legge. Il ricorrente sostiene la sopravvenuta illegalità della pena dell'ergastolo inflitta,
lette/sentite le conclusioni del PG CAkt, Ocke5n0 7\L 6-CIE 3 • 1 úey
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di P P volta a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione. Il Tribunale dava atto che la richiesta di P di essere giudicato con il rito abbreviato era stata respinta dal Giudice dell'udienza preliminare, che aveva successivamente emesso decreto di rinvio a giudizio;
P era stato giudicato con il rito ordinario e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi tre. Il Tribunale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, rilevando che, nel caso di P, non si trattava di ergastolo "ostativo";
rilevava che P aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato ben prima (1996) delle modifiche introdotte dalla cd. legge Carotti e il rigetto della relativa domanda era stato motivato sulla base di un quadro normativo del tutto diverso e, all'epoca dei fatti, del tutto legittimo. L'imputato aveva sollevato inutilmente la questione della mancata ammissione al rito abbreviato solo in sede di ricorso per cassazione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di P P deducendo violazione di legge. Il ricorrente sostiene la sopravvenuta illegalità della pena dell'ergastolo inflitta,
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