Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/07/1984, n. 502
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Con riguardo alla ritenuta sugli emolumenti "ipotecari" spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, che è devoluta al fondo di previdenza del personale periferico dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, l'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, emanato in virtù della delega conferita con la legge 9 ottobre 1971 n. 825, dispone che la ritenuta medesima venga operata con l'aliquota fissata con il decreto ministeriale di cui al precedente art. 2 relativo ai Tributi speciali, e comporta, pertanto, per il periodo dall'1 gennaio al 24 novembre 1973 (fino cioè alla nuova disciplina introdotta, senza effetti retroattivi, dall'art. 5 della legge 15 novembre 1973 n. 734), che tale aliquota resta elevata dalla precedente misura del 10% a quella maggiore del 30%. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, tenuto conto che, rispetto alla suddetta elevazione dell'aliquota della ritenuta, è configurabile un'esorbitanza dalla delega conferita con l'art. 11 della menzionata legge 9 ottobre 1971 n. 825, la quale riguarda la mera riorganizzazione delle casse mutue fra il personale e revisione armonica dei "Tributi speciali", senza comprendere il potere di una diversa quantificazione delle ritenute sugli emolumenti sopra specificati.*