Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2017, n. 5053

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La notifica dell’istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2017, n. 5053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5053
Data del deposito : 28 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

5 053 1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risarcimento danni da LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esondazione del fiume SEZIONI UNITE CIVILI -Tronto Sentenza del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP- Errore Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. materiale - Configurabilità Dott. SERGIO DI AMATO Presidente Sezione -Fondamento Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Conseguenze Dott. ANGELO SPIRITO Presidente Sezione R.G.N. 22762/2014 Cron. 5053 Dott. MARCELLO IACOBELLIS Presidente Sezione Dott. ANIELLO NAPPI Rep. Consigliere Ud. 19/07/2016 Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere C.I. Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22762-2014 proposto da: SOCIETA' BOLLETTINI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona 2016 del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio 426 dell'avvocato PAOLO ROLFO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
ricorrente

contro

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in MINISTERO DELLE persona del Ministro pro tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, pressodomiciliato in ROMA, VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
controricorrente nonchè

contro

REGIONE MARCHE;
- intimata - avversO la sentenza n. 138/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata 1'8/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato Paolo ROLFO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per la correzione di errore materiale ovvero accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'8/7/2013 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rigettato quello in via principale interposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in parziale accoglimento del ricorso in via incidentale spiegato dalla Società Bollettini s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trap C.A. Roma 2/2/2009, ha rideterminato, con detrazione dei contributi regionali ricevuti, l'ammontare da quest'ultimo liquidato in suo favore e a carico del Ministero a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'esondazione del fiume Tronto avvenuta l'8, il 9 e il 10 aprile 1992 in zona prossima alla foce e all'abitato di Porto d'Ascoli

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi