Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1982, n. 229
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I crediti dell'amministrazione finanziaria per imposta di fabbricazione e per imposta generale sull'entrata sono suscettibili di insinuazione al passivo del fallimento del contribuente senza necessità di notificazione dell'atto di accertamento previsto dall'art. 40 del R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, vertendosi in tema di Tributi alla cui Determinazione e corresponsione è direttamente tenuto il contribuente medesimo, mediante il cosiddetto autoaccertamento.*
L'ammissione al passivo del fallimento di un credito dell'amministrazione per pena pecuniaria, per violazione di norme finanziarie, ai sensi dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, postula il provvedimento dell'intendente di finanza quantificativo ed irrogativo della sanzione stessa, il quale ne costituisce titolo necessario ed indefettibile.*
La censura, rivolta a sostenere che il giudice del merito ha erroneamente ritenuto non proposta una domanda in effetti avanzata, si traduce nella denuncia di omessa pronuncia, cioè di un vizio "in procedendo", e, pertanto, implica che la suprema Corte non resta vincolata all'interpretazione delle istanze della parte resa da detto giudice, ma può procedere ad una loro autonoma e diretta valutazione, alla stregua degli Atti del processo. ( V 3170/80, mass n 406970; ( V 5633/79, mass n 402235).*