Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/11/2022, n. 33228
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30525/2020R.G. proposto da IANNONE LEONORA E MSUCCI AURELIA, elettivamente domiciliatein Roma, via Moriconi n. 9, presso lo studio dell’Avv. B A, rappresentate e difese dall’Avv. E M S –ricorrenti –
contro
PISTILLI MRIA CISTINA, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 2, presso lo studio degli Avv.ti P S e C S, daiqual è rappresentat a e difes a –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza n. 64/2020 del la CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il giorno 25 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI C R D A COSE r.g. n. 30525/2020 Cons. est. R R 1. All’esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo esperito per individuare le cause di infiltrazioni d’acqua riscontrate sulla parete perimetrale di fabbricato di sua proprietà, M C P propose ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. nei confronti di L I e B I (quest’ultima poi deceduta lite pendente, lasciando unica erede L I) nonché di A M, proprietarie di due distinti immobili confinanti, chiedendone la condanna a consentire l’accesso ai loro fondi, ai sensidell’art. 843 cod. civ., onde eseguire lavori di riparazione del muro della ricorrente, nonché al risarcimento dei danni cagionati.
2. In accoglimento delledomande, il giudice di prime cure dichiarò il diritto della ricorrente ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione del muro esterno dell’immobile di sua proprietà accedendo ai fondi delle convenute;
condannò quest’ultime a contribuire, nella misura del 50% del totale, agli importi occorrenti per l’effettuazione dell’intervento ed al risarcimento dei danni, quantificati in misura differente per ciascuna delle convenute.
3. L’appello spiegato da L Ied A M è stato parzialmente accolto dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l’accesso aifond confinant i e l’esecuzione sugli stessi dei lavori di riparazione del muro;
ha invece confermato, nell’an e nel quantum, la condanna delle appellanti al risarcimento dei danni.
4. Ricorrono per cassazione L I ed A M , articolando due motivi;
resiste, con controricorso, M C P la quale spiega altresì ricorso incidentale articolato su un motivo, a sua volta resistito con controricorso dalle ricorrenti principali.
5. Le ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 30525/2020 Cons. est. R R 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della gravata sentenza «per vizio motivazionale assoluto, costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., in violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.»sotto quattro distinti profili: (a) per avere, limitandosi a «ripetere l’ordinanza di primo gradoed a condividerla», omesso di illustrare le ragioni di reiezione dei motivi di gravame e circoscritto la motivazione alla mera indicazione della «C.T.U. quale fonte di convincimento affidandosi all’esame “filtrato” che di essa ha fatto il primo giudice, senza procedere ad autonoma disamina logico-giuridica dell’elaborato peritale e delle osservazioni alla C.T.U. del C.T.P. delle Iannone –M»;
(b) per avere illogicamente ritenuto assorbiti i motivi di appello concernenti il vizio di extrapetizione inficiante la condanna di A M a concorrere alle spese per i lavori diriparazione e concernenti il travisamento dei luoghi e dei fatti di causa;
(c) per avere, con argomentazioni obiettivamente inconciliabili, ritenuto i fusti metallici ubicati sul fondo Iannone deputati alla raccolta di acque piovane e, ad un tempo, causa delle infiltrazioni delle acque stesse nell’immobile Pistilli, affermazione contrastante con l’altra per cui le infiltrazioni erano da addebitare ad inesistenza di barriera impermeabile nella muratura dell’immobile Pistilli;
(d) per errore di percezione sui risultati della espletata C.T.U., la quale nulla diceva della incidenza sulle infiltrazioni dei fusti siti nella proprietàdi Iannone, considerati invece fonte della corresponsabilità di quest’ultima.
2. Con il secondo
contro
PISTILLI MRIA CISTINA, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 2, presso lo studio degli Avv.ti P S e C S, daiqual è rappresentat a e difes a –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza n. 64/2020 del la CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il giorno 25 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI C R D A COSE r.g. n. 30525/2020 Cons. est. R R 1. All’esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo esperito per individuare le cause di infiltrazioni d’acqua riscontrate sulla parete perimetrale di fabbricato di sua proprietà, M C P propose ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. nei confronti di L I e B I (quest’ultima poi deceduta lite pendente, lasciando unica erede L I) nonché di A M, proprietarie di due distinti immobili confinanti, chiedendone la condanna a consentire l’accesso ai loro fondi, ai sensidell’art. 843 cod. civ., onde eseguire lavori di riparazione del muro della ricorrente, nonché al risarcimento dei danni cagionati.
2. In accoglimento delledomande, il giudice di prime cure dichiarò il diritto della ricorrente ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione del muro esterno dell’immobile di sua proprietà accedendo ai fondi delle convenute;
condannò quest’ultime a contribuire, nella misura del 50% del totale, agli importi occorrenti per l’effettuazione dell’intervento ed al risarcimento dei danni, quantificati in misura differente per ciascuna delle convenute.
3. L’appello spiegato da L Ied A M è stato parzialmente accolto dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l’accesso aifond confinant i e l’esecuzione sugli stessi dei lavori di riparazione del muro;
ha invece confermato, nell’an e nel quantum, la condanna delle appellanti al risarcimento dei danni.
4. Ricorrono per cassazione L I ed A M , articolando due motivi;
resiste, con controricorso, M C P la quale spiega altresì ricorso incidentale articolato su un motivo, a sua volta resistito con controricorso dalle ricorrenti principali.
5. Le ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 30525/2020 Cons. est. R R 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della gravata sentenza «per vizio motivazionale assoluto, costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., in violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.»sotto quattro distinti profili: (a) per avere, limitandosi a «ripetere l’ordinanza di primo gradoed a condividerla», omesso di illustrare le ragioni di reiezione dei motivi di gravame e circoscritto la motivazione alla mera indicazione della «C.T.U. quale fonte di convincimento affidandosi all’esame “filtrato” che di essa ha fatto il primo giudice, senza procedere ad autonoma disamina logico-giuridica dell’elaborato peritale e delle osservazioni alla C.T.U. del C.T.P. delle Iannone –M»;
(b) per avere illogicamente ritenuto assorbiti i motivi di appello concernenti il vizio di extrapetizione inficiante la condanna di A M a concorrere alle spese per i lavori diriparazione e concernenti il travisamento dei luoghi e dei fatti di causa;
(c) per avere, con argomentazioni obiettivamente inconciliabili, ritenuto i fusti metallici ubicati sul fondo Iannone deputati alla raccolta di acque piovane e, ad un tempo, causa delle infiltrazioni delle acque stesse nell’immobile Pistilli, affermazione contrastante con l’altra per cui le infiltrazioni erano da addebitare ad inesistenza di barriera impermeabile nella muratura dell’immobile Pistilli;
(d) per errore di percezione sui risultati della espletata C.T.U., la quale nulla diceva della incidenza sulle infiltrazioni dei fusti siti nella proprietàdi Iannone, considerati invece fonte della corresponsabilità di quest’ultima.
2. Con il secondo
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