Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2003, n. 9556

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2003, n. 9556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9556
Data del deposito : 16 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

I D , A O S L S 0 1 L A . T O , B T 0955 6/03 R A I S 'A D E L P A S L 73

REPUBBLICA ITALIANA T I E S N D O G I P S O IM N

3 A E 3 D A S 5 D E L , A E O -8- T O R N 1 T E T S E E A G E IN NOME DEL POL ITA G D R E L

CASSAZIONE LA CORT

Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. R C- Primo Presidente f.f. - R.G.N. 4809/02 Cron. 21030 Dott. V D - Presidente di sezione- Dott. G P Consigliere Rep. Dott. G P Consigliere Ud.20/03/03 Dott. A C Consigliere Dott. V P Consigliere Dott. M V Consigliere - Dott. M G L Consigliere Dott. S ETA- Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: FILORAMO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE

132, presso lo studio dell'avvocato A P', che 10 rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (gia' FERROVIE DELLO2003 297 STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), -1- rappresentante pro-tempore, in persona del legale domiciliata in ROMA, VIA

FAVARELLI

22, elettivamente presso 10 studio dell'avvocato E M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente avverso la sentenza n. 1/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 12/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. S ETA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione dell'a.g.o.. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 25 febbraio 1998, il sig. Pietro Filoramo conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Messina la s.p.a Ferrovie dello Stato, affinché venisse accertato e dichiarato il suo diritto al ricalcolo della base pensionabile, con l'aggiunta del 94,4% della somma annua di lire 2.640.000. Il ricorrente esponeva, fra l'altro e per quanto in questa sede rileva, che aveva prestato servizio in qualità di macchinista e che, in relazione a tale qualifica, gli era dovuta, in forza degli accordi di settore del 6 novembre 1991, 8 novembre 1991, 3 marzo 1992 e 31 marzo 1992, una pensione complementare, da calcolarsi, in applicazione dell'accordo sindacale 8 novembre 1991, sullo "zoccolo base" di lire 220.000. Il giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore di quella della Corte dei conti, avendo la domanda ad oggetto integrazione del trattamento pensionistico. Tale declaratoria veniva, poi, ribadita dalla Corte d'Appello di Messina, con sentenza depositata in cancelleria il 12 febbraio 2001, richiamandosi al riguardo la giurisprudenza di questa Corte e precisandosi che la domanda non poteva essere interpretata se non come istanza di riliquidazione della pensione gravante su Fondo alimentato con finanziamenti statali, posto che non risultava effettivamente istituito alcun Fondo speciale avente funzione integrativa del trattamento a carico dell'erario e costituzione con contributi riferibili all'obbligazione retributiva della società resistente e, quindi, non al rapporto previdenziale, ma a quello di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il menzionato lavoratore, sulla base di un'unica, complessa censura, cui resiste l'intimata con controricorso e successiva memoria. Est. Evangelista 3 Motivi della decisione Il ricorrente censura la sentenza d'appello in base al rilievo che la giurisdizione contabile in materia di pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è limitata, giusta il combinato disposto degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, ai casi in cui sia in discussione il trattamento obbligatorio per legge, il cui onere ricade parzialmente sul bilancio statale, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro nei diversi casi in cui la controversia abbia ad oggetto, come nella specie, prestazioni integrative, di fonte contrattuale e di natura privatistica. L'assunto non è fondato. Vero è che, per costante giurisprudenza delle Sezioni unite della Suprema Corte, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazioni di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). Ma non è men vero che la ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza Est. Evangelista 4 fra le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi). Questo criterio di collegamento non si rinviene nel caso di specie. Ai fini della decisione sulla giurisdizione - la quale, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., si determina dalla domanda deve essere preso in considerazione il cosiddetto "petitum sostanziale" dedotto dall'attore, avendo riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio, sicché l'allegazione di circostanze relative ad un determinato rapporto giuridico, implica che la giurisdizione appartenga al giudice designato dalla legge in relazione al medesimo rapporto. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito esibisce un "petitum" sostanziale che riguarda, non il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica, bensi spettanze di natura sostanzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro. La disciplina del primo dei menzionati rapporti deriva tuttora da fonti sottratte all'autonomia negoziale e consta di norme imperative che conservano l'originaria rilevanza pubblicistica. Il Fondo pensioni per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, istituito con legge 9 luglio 1908, n. 418, è stato conservato, progressivamente, dal r.d. 22 aprile 1909, n. 229, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni per le pensioni di tale personale, e dalla disciplina dettata nell'ambito del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Est. Evangelista 5 Con legge 17 maggio 1985, n. 210, venne istituito l'Ente Ferrovie dello Stato, prevedendosi, all'art. 21, che il rapporto di lavoro del personale dipendente fosse regolato su base contrattuale collettiva ed individuale, e, all'art. 23, che le controversie di lavoro relative a questo personale ricadessero nell'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, coerentemente con la disposta privatizzazione del rapporto. Peraltro, lo stesso art. 21, che pur dispone nel senso della privatizzazione del rapporto di lavoro, espressamente stabilisce, all'ultimo comma, che "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto alla entrata in vigore della presente legge". La disciplina transitoriamente mantenuta in vita dalla legge di privatizzazione dei rapporti di lavoro si estende, con uguale imperatività, anche alla determinazione della base pensionabile e degli emolumenti che la compongono (art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973) ivi compresi i compensi accessori (art. 211, concernente, l'assoggettamento a contribuzione, che il citato art. 220 pone come elemento identificativo ai fini dell'inclusione nella detta base di computo;
art. 221, concernente il criterio di calcolo), con la conseguenza che alle parti del rapporto di lavoro viene sottratta la legittimazione a disporre contrattualmente in materia. Rispetto ad emolumenti che, alla stregua del detto regime legale, risultino privi di rilevanza sul piano pensionistico, l'interesse ad una utilizzazione previdenziale può essere perseguito dalla privata autonomia soltanto congegnando, in via negoziale, per l'erogazione di trattamenti integrativi o complementari che si affianchino a quelli apprestati dalla disciplina pubblicistica. Est. Evangelista Esattamente il ricorrente fa rilevare che l'Accordo del 6 novembre 1991, fra l'azienda e i suoi dipendenti, rispondendo appunto ad un siffatto interesse, con riguardo a competenze accessorie escluse dal regime pensionistico vigente ed in attesa del riassetto di quest'ultimo (già divisato, come si è detto, dalla legge n. 210 del 1985), fra l'altro, lo scopo di regolamentare l'istituzione di una pensione complementare. aveva, Il ricorrente, in effetti allega, a fondamento delle illustrate pretese, la contrattazione collettiva concernente siffatta forma di previdenza complementare e, precisamente, oltre all'Accordo suddetto, quello in data 8 novembre 1991 (in forza del quale "una somma pari a lire 220.000 mensili, uguale per tutti" sarebbe stata considerata "zoccolo base della pensione complementare per i macchinisti in uscita dall'1.6.92", con la conseguenza che l'azienda, attingendo al fondo speciale, avrebbe versato agli interessati il 94,4% di tale somma, nel caso di contribuzione massima e, negli altri casi, percentuali proporzionate all'anzianità di servizio). Non è dato, dunque, dubitare che l'effettivo oggetto della presente controversia si debba identificare in obbligazioni sostanzialmente retributive (ancorché con funzione previdenziale in senso lato, nel senso, cioè che la loro funzione è, pur sempre, strumentale al sostegno economico necessario ai lavoratori collocati al riposo) le quali trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, anziché nell'autonomo rapporto previdenziale, ed integrano un particolare atteggiarsi del primo (cfr., per analoghi casi di pensioni cosi dette aziendali o integrative, Cass., sez. un., 29 agosto 1998, n. 8601;
id. 29 novembre 1996, n. 10679;
id., 20 ottobre 1995, n. 10928), per effetto di disposizioni negoziali di natura privatistica intese ad assicurare, attraverso un meccanismo di retribuzione differita, l'operatività di provvidenze, non sostitutive, né alternative rispetto al regime previdenziale in senso stretto, di fonte legale e di natura pubblicistica, ma complementari ad esso ed economicamente imperniate sull'operatività Est. Evangelista 7 di un apposito Fondo speciale, non sovrapponibile a quello di cui alle legge n. 418 del 1908 e successive modificazioni e integrazioni, né implicante, quindi, quegli oneri per lo Stato che, soli, possono determinare, secondo la sopra ricordata giurisprudenza, la persistente giurisdizione contabile nella materia delle pensioni dei dipendenti dell'azienda ferroviaria statale. Né può indurre a diverso avviso la circostanza sulla quale fa leva la sentenza impugnata, vale a dire la mancata attivazione del descritto sistema di previdenza integrativa: si tratta, in vero, di una circostanza che può rilevare ai fini della decisione di merito sull'esistenza o meno dei diritti azionati dai lavoratori, cioè sul fondamento della domanda, non anche ai fini dell'identificazione del giudice alla cui cognizione questa deve essere portata. In conclusione, deve ribadirsi il principio già espresso, su identica questione (concernente l'applicazione dei medesimi accordi collettivi sopra citati), da queste Sezioni Unite con la sentenza 30 dicembre 1999, n. 946, secondo cui l'attribuzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (artt. 13 e 62, R.D. 12 luglio 1934 n. 1214), operante anche a seguito dell'istituzione dell'omonimo ente pubblico e della successiva trasformazione dello stesso in società per azioni, sulla base della perdurante applicabilità della previgente disciplina pubblicistica previdenziale e pensionistica (art. 21 legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha disposto la privatizzazione dei rapporti di lavoro) e della circostanza che il trattamento di pensione grava su un apposito Fondo, tuttora fruente del concorso finanziario dello Stato, a norma dell'art. 210, ultimo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, non ha ragione di spiegare effetto con riguardo alle prestazioni integrative, istituite dalla contrattazione collettiva a favore dei lavoratori collocati a riposo, e aventi natura giuridica retributiva, pur in Est. Evangelista 8 presenza di una funzione previdenziale in senso lato, e fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro. Ne consegue l'appartenenza alla cognizione del giudice ordinario del lavoro (ex art. 23 legge 210/1985 cit.) delle domande aventi ad oggetto queste ultime prestazioni>>. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, rimettendosi, per l'effetto, le parti davanti al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, a sua volta dichiaratosi erroneamente privo di giurisdizione. Allo stesso giudice si rimette altresì il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

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