Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05028

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05028
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE TOMMASO nato a ORIA il 13/03/1955 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO A;
lette le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da D M T avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di permesso premio. A ragione osserva che la fruizione del beneficio doveva essere preceduta da un ulteriore periodo di osservazione, nel quale approfondire la riflessione critica sugli agiti devianti. 1.1 2. Ricorre D M, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 30 Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia posto a fondamento della decisione sfavorevole un apparato giustificativo incentrato su profili diversirquelli dedotti nel reclamo, in correlazione con il contenuto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando una pluralità di censure. Lamenta che l'ordinanza impugnata, oltre a fraintendere le sue dichiarazioni, abbia travisato le emergenze dell'istruttoria ignorando che egli, già in condizioni economiche modeste, aveva subito il sequestro ed il pignoramento dei beni immobili e non aveva comunque posto in essere "condotte tese a non far
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