Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/2009, n. 23599
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In tema di trattamento di disoccupazione spettante ai lavoratori rimpatriati, l'art. 71 del regolamento comunitario n. 1408 del 1971, pur equiparando, dal punto di vista assicurativo, il servizio lavorativo svolto in Italia a quello svolto negli altri paesi membri dell'Unione Europea, rimanda, quanto ai requisiti del trattamento ed alla sua misura, alla normativa italiana, costituita dalla legge n. 402 del 1975. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia già usufruito in precedenza del trattamento di disoccupazione, l'ulteriore attribuzione del diritto all'indennità è subordinato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 402 del 1975, allo svolgimento di un nuovo periodo di lavoro di dodici mesi, di cui almeno sette all'estero.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US RI AL, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall?avvocato ANDREOZZI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 246/2005 della CORTE D?APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/03/2005 R.G.N. 864/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 14/10/2009 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
udito l?Avvocato CALIULO LUIGI per delega TRIOLO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 25 marzo 2005 la Corte d?appello di Cagliari, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti dell?Inps da US RI AG per ottenere la indennita? di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati;
la US aveva dedotto di avere lavorato in Germania dal 13 giugno al 19 dicembre 2000, rimanendo poi disoccupata dal 20 dicembre 2000 all?8 agosto 2001;
che, iscrittasi alla sezione circoscrizionale per l?impiego di Cagliari, si era vista rifiutare la prestazione per carenza del requisito contributivo di 12 mesi di contribuzione nel biennio precedente al rimpatrio, di cui 7 di lavoro all?estero.
Affermava la Corte territoriale che il Regolamento CEE n. 1408 del 1971 prevede che il lavoratore disoccupato ha diritto alla indennita?
di disoccupazione da parte dello stato di residenza, anche se ha prestato attivita? lavorativa in altro stato membro. Tuttavia l?art. 71 del predetto Regolamento disponeva che il lavoratore che ha lavorato all?estero e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro dello stato di residenza, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione. Da questo dato normativo, affermava la Corte, discende che i requisiti di