Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2019, n. 14437
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È validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse di ostacolo alla validità della procura la circostanza che, nella relazione di notifica telematica ai sensi della legge n. 53 del 1994, l'avvocato avesse attestato di avere ricevuto i poteri di difensore "in forza di procura alle liti rilasciata ... in data 7 maggio 2015" poiché la data indicata - seppure anteriore di un giorno a quella di sottoscrizione del ricorso - dimostrava che la procura era stata conferita dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 16 febbraio 2015, e prima della notifica del ricorso, effettuata il 8 maggio 2015, e, trattandosi di procura speciale apposta in calce al ricorso per effetto della congiunzione materiale ad esso, correttamente l'autografia della sottoscrizione era stata certificata dal difensore).
Sul provvedimento
Testo completo
14437-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: F M - Presidente R.G. 12773/2015 A G - Consigliere Rel. Cron. 14437 A S - Consigliere Rep. Cl G F - Consigliere S O - Consigliere divisione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI (o TOMASINI) D, rappresentata e difesa dall'Avvocato F M;
- ricorrente
contro
TI (0 TOMASINI) E, rappresentato e difeso dagli Av- vocaţi I T e R S, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato M L in Roma, via Pompeo Magno, n. 94;
controricorrente - e
contro
TI (o TOMASINI) T, rappresentata e difesa dagli Avvo- cati A T e G P Z, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via M. Dionigi, n. 29;
controricorrente - 272/19 per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 301/2015, pubblicata in data 16 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 5 feb- braio 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale A C, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subor- dine, per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati F M, M L e A T.
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio di scioglimento della comunione, in parte ordina- 1.- ria ed in parte ereditaria, sul fondo rustico Rangona nel Comune di Mirandola, il Tribunale di Modena, con sentenza definitiva n. 96 del 2013 (che faceva seguito alla sentenza non definitiva n. 272 del 2009), così provvedeva: (a) attribuiva a E Tommasini e a Te- resa Tommasini, congiuntamente tra loro, i terreni di cui ai mappali 83, 84 e 88 del predetto fondo e a D Tommasini, anche quale erede di M T, deceduta in corso di causa, i terreni di cui ai mappali 89, 90, 91 e 95 ed i fabbricati di cui ai mappali 92, 93 e 94;
(b) poneva a carico di E Tommasini e di T Tommasi- ni, in solido tra loro, il pagamento della somma di euro 20.000 a tito- lo di conguaglio, al cui versamento condizionava l'attribuzione dei ter- reni in loro favore;
(c) condannava D Tommasini, quale erede di M T, al pagamento, in favore di ciascuno degli altri due condividenti, della somma di euro 37.267,28, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, a titolo di rendiconto;
(d) condannava la me- desima alla refusione delle spese processuali sostenute dagli altri due;
(e) poneva definitivamente il costo della c.t.u. a carico di Dona- tella Tommasini per la metà e di E Tommasini e di T Un Tommasini, in solido, per la restante metà. 2 Il Tribunale riteneva: che il valore dei beni indicati dal c.t.u. era attuale e condivisibi- le, risultando invece generiche e non supportate da alcun ri- scontro le contestazioni di D Tommasini;
che il fondo rustico doveva essere diviso in due porzioni dise- guali, essendo D Tommasini titolare della quota di 8/15 ed avendo E Tommasini e T Tommasini chiesto di rimanere tra loro in comunione per la residua quota indivisa di 7/15;
che, non essendo economicamente praticabile la divisione dei fabbricati aziendali e considerando la presenza di un canale consortile tra i terreni, risultava conforme all'interesse manife- stato dalle parti assegnare a D Tommasini una porzione comprendente tutti i predetti fabbricati e a E Tommasini e a T Tommasini una porzione indivisa comprendente solo terreni agricoli;
che le porzioni da assegnare avevano rispettivamente il valore di euro 700.000 per D Tommasini e di euro 650.000 per E Tommasini e T Tommasini;
che, tenuto conto delle quote spettanti all'una ed agli altri, ne conseguiva un conguaglio di euro 20.000 a favore di D Tommasini;
che, tenuto conto del possesso esclusivo del fondo da parte di M T a far tempo dalla successione del proprio pa- dre e del mancato versamento agli altri comproprietari della ge- stione dell'azienda agricola e dei contributi pubblici ricevuti, la sua erede D Tommasini risultava debitrice verso i con- dividenti E Tommasini e T Tommasini della somma pari a euro 26.237,96 per ciascuno, da maggiorarsi di rivaluta- zione e interessi, e, quindi, pari a euro 37.627,68 alla data della pronuncia;
Ün 3 che era tardiva e andava invece rigettata la domanda riconven- zionale formulata da M T in ordine al rimborso pro quota da parte di E Tommasini e di T Tommasini di quanto da lei anticipato per estinzione di passività e pesi eredi- tari;
che la condotta processuale ostruzionistica tenuta dalle condivi- denti M T e D Tommasini (costoro infatti avevano infondatamente contestato la possibilità di scioglimen- to unitario delle comunioni ordinaria ed ereditaria, si erano op- poste al rendimento dei conti, avevano rifiutato di addivenire all'accordo divisionale raggiunto, così causando l'allungamento dei tempi del procedimento) giustificava la condanna di quest'ultima, anche quale erede universale dell'altra, alla refu- sione delle spese processuali sostenute dagli altri due condivi- denti. 2. - Pronunciando sul gravame interposto da D Tommasi- ni, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 febbraio 2015, ha così provveduto: ha dichiarato tenuti gli appellati a rimborsare all'appellante la somma di euro 1.712,19 ciascuno oltre interessi legali dal 18 maggio 2000;
ha compensato il credito degli appellati (di cui al capo II della sentenza impugnata) con il credito dell'appellante (di cui al ca- po precedente ed al capo I della sentenza impugnata), fino alla corrispondente minor somma di questi, e conseguentemente ha condannato D Tommasini al pagamento della differenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza impugnata al sal- do, revocando la subordinazione dell'attribuzione dei beni agli appellati rispetto al pagamento del conguaglio;
- ha rigettato per il resto l'appello;
Un - 4 - ha dichiarato tenuta e condannato l'appellante alla refusione in favore degli appellati dell'80% delle spese processuali di en- trambi i gradi. In particolare, la Corte territoriale ha respinto: il motivo (il primo) con cui si censurava l'assegnazione del mappale 88 agli appellati E Tommasini e T Tom- masini, assumendosi che il mappale risulterebbe intercluso e che, di conseguenza, i terreni assegnati a D Tommasini sarebbero assoggettati ad una futura costituzione di servitù coattiva;
i motivi (il secondo ed il terzo) relativi alla stima dei beni asse- gnati a D Tommasini, ad avviso dell'appellante viziata dalla considerazione di una futura, ma in realtà inesistente, ca- pacità edificatoria di parte dei terreni nonché dalla mancata considerazione della rovina dei fabbricati a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;
la doglianza (articolata con il quarto motivo) relativa al debito per il rendiconto della gestione dei beni ereditari, sotto il profilo della mancata valorizzazione del lavoro prestato dalla debitrice nell'azienda agricola costituita dai beni predetti. La Corte di Bologna ha invece accolto la censura concernente la domanda riconvenzionale per il rimborso delle passività ereditarie (quinto motivo) e l'istanza riguardante la compensazione tra le con- trapposte ragioni di credito (dell'appellante verso gli appellati per il rimborso delle spese sostenute per passività ereditarie accertate in sede di gravame e per il conguaglio accertato con la sentenza impu- gnata;
e degli appellati verso l'appellante per il rendiconto accertato con la sentenza impugnata). In sostanza, la Corte d'appello ha confermato la pronuncia di pri- mo grado quanto all'attribuzione dei beni ai condividenti, all'entità del conguaglio dovuto dagli appellati all'appellante ed all'entità delle 5 somme dovute per il rendiconto dall'appellante agli appellati;
mentre ha riformato la pronuncia di primo grado con l'accoglimento della ri- convenzionale per il rimborso delle passività ereditarie e con la dispo- sta compensazione tra i contrapposti crediti.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notifi- cata il 20 marzo 2015, D Tommasini ha proposto ricorso, con atto notificato l'8 maggio 2015, sulla base di quattordici motivi. Hanno resistito, con separati atti di controricorso, E Tom- masini e T Tommasini. La ricorrente, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memo- ria illustrativa con allegati documenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la ricor- 1.- rente ha depositato i seguenti documenti: la determina n. 525 del Comune di Mirandola del 29 novembre - 2016, recante l'occupazione d'urgenza e la fissazione dell'indennità provvisoria per l'esproprio delle aree necessarie relative ai lavori di realizzazione di una pista ciclabile a San Giacomo Roncole in via Santa Liberata nel Comune di Mirando- la;
le osservazioni in data 20 aprile 2017 di D Tommasini sulla determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione d'urgenza;
la comunicazione del Comune di Mirandola del 10 luglio 2017 in risposta alle osservazioni di D Tommasini;
il preliminare di atto costitutivo di servitù di elettrodotto 10 ot- - tobre 2017 con allegati;
il decreto in data 8 settembre 2015 del Tribunale di Modena di - rigetto della istanza di nomina di un amministratore della co- munione. - 6- Il deposito di tali atti e documenti non è ammissibile, essendo av- venuto al di fuori dei casi di cui ne è consentita la produzione in cas- sazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di documenti che non riguardano la nullità della sentenza impugnata né l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. -2. Va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per di- fetto di valida procura in capo al difensore che ha sottoscritto il ricor- so, sollevata dal controricorrente E Tommasini. L'eccezione è sollevata sul rilievo che la procura risulta rilasciata all'Avvocato F M in data 7 maggio 2015, secondo quanto at- testato dallo stesso Avvocato nella relazione di notificazione telemati- ca del ricorso medesimo, laddove il ricorso per cassazione è stato formato il giorno successivo, l'8 maggio 2015;
sicché la procura -non potendo essere apposta in calce di un atto non ancora formato