Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/05/2021, n. 19190

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/05/2021, n. 19190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19190
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: B A M nato il 21/08/1997 31-IINAOUI NADER nato il 20/05/1988 avverso la sentenza del 15/10/2020 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato ave allc parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. B A M e T N ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 15 ottobre 2020 il Tribunale di Modena ha applicato nei loro confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. 2. I ricorsi, in unico atto, constano di due motivi. Con il primo motivo gli esponenti lamentano omessa motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.. Con il secondo motivo gli esponenti lamentano omessa motivazione in ordine alla misura della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili per essere stati presentati avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la presunta carenza di motivazione circa l'insussistenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., oggetto del secondo motivo di ricorso. Ma analoghe considerazioni valgono per la lagnanza in punto di misura del trattamento sanzionatorio, oltretutto articolata in termini generici ed avversativi. Pertanto nella specie i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi consentiti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi