Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2011, n. 28806

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In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l'incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore (nella specie, quale responsabile del settore tributi di un comune), venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera "con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro", senza che assuma rilievo, ove ne sia contestata solo l'incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era preposto, la quale può essere disapplicata dall'autorità giudiziaria se illegittima.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2011, n. 28806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28806
Data del deposito : 27 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

28806/ 1 1 ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pubblico impiego, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giurisdizione SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 25743/2010 Cton 28806 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Pres.te f.f. Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Presidente Sezione Ud. 22/11/2011 Dott. SALVATORE SALVAGO Consigliere PU Dott. ANTONIO IANNIELLO - Rel. Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25743-2010 proposto da: COMUNE DI CASALETTO SPARTANO, in persona del Sindaco 2011 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 867 AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato MALDONATO FRANCO, che lo rappresenta е difende, per delega a margine del ricorso;
ricorrenti - contro in ROMA, IUDICE TERESA, elettivamente domiciliata VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell'avvocato FENUCCIU DEMETRIO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale 917/2009 della CORTE D'APPELLOavversO la sentenza n. di SALERNO, depositata il 18/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato Demetrio FENUCCIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 18 dicembre 2009, la Corte d'appello di Sa- lerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difet- to di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di ES Iudi- ce, nei confronti del Comune di Casaletto Spartano, di reintegrazione nell'incarico e nelle mansioni di responsabile del settore tributi, dal Comune soppresso e accorpato, come servizio, al settore finanziario;
ha inoltre dichia- rato il diritto della IU ad essere adibita a mansioni equivalenti a quelle pro- prie del profilo rivestito, condannando il Comune a risarcirle i danni derivatile dalla condotta “mobbizzante” subita attraverso la sostanziale privazione di mansioni. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affi- dandolo ad otto motivi. Resiste alle domande ES IU con rituale controricorso, proponen- do contestualmente ricorso incidentale, con tre motivi. Il Comune ha resistito alle richieste formulate nel ricorso incidentale con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza. 1 Col primo motivo del ricorso principale il Comune denuncia la vio- lazione degli artt. 2103 c.c., 1, 2 e 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e 3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, lad- dove la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile al rapporto di lavoro tra le parti l'art. 2103 cod. civ. anziché l'art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, conseguentemente valutando come vietata l'assegnazione della lavoratrice a mansioni diverse, viceversa legittima in quanto queste ultime apparterrebbero comunque, nel caso esaminato, alla qualifica di inquadramento della lavoratri- ce, secondo la classificazione contenuta nel C.C.N.L. applicabile al rapporto. 2 Col secondo motivo, viene denunciata la violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. in relazione agli artt. 2087, 2103 c.c. e 52 D. Lgs. n. 165/01 nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato di con- siderare, anche travisando le risultanze probatorie, che la situazione di inerzia della lavoratrice nella nuova assegnazione presso la biblioteca non era impu- tabile al Comune, ma alla stessa interessata, che non si sarebbe sufficiente- mente attivata nella nuova funzione, nonostante le sollecitazioni poste in esse- re dal Comune. 3 Col terzo motivo dei ricorso, la difesa del Comune deduce la viola- zione della regola di indipendenza del processo civile rispetto a quello penale nonché dell'art. 27 Cost., degli artt. 132, primo comma, n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c,p.c, e 111, primo comma Cost. nonché il vizio di motivazione. La censu- ra è riferita al passo della sentenza in cui la Corte territoriale aveva affermato che "Non va inoltre trascurato, quale ulteriore elemento dotato di sinergica convergenza, che con la sentenza n. 82/08... il Tribunale di Sala Consilina ha dichiarato...., sindaco del Comune di Casaletto Spartano, colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p." ―4 Col quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. e il vizio di motivazione della sentenza in punto di accertamento di comportamenti concretanti "mobbing" a danno della lavoratrice, situazione cui non sarebbe viceversa riconducibile l'unica condotta denunciata, ancorché questa avesse poi provocato una oggettiva situazione di tensione. 5 Col quinto motivo, il Comune deduce la violazione degli artt. 115, 116, 414, 420 c.p.c. in relazione agli artt. 2087, 2103 e

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