Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2009, n. 10999

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In tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Tenendo quindi distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione ordinaria le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto, quale è quella in cui si discuta del diritto di credito vantato dal socio receduto dalla cooperativa edilizia, non dovendosi in tal caso sindacare l'esercizio di un potere pubblico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2009, n. 10999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10999
Data del deposito : 13 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA LO - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL LO, domiciliato in Roma, viale Carso 14, presso l'avv. GRASSI F., rappresentato e difeso dall'avv. VITELLO P. B., come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
Santa Barbara s.c. a r.l., domiciliata in Roma, viale Angelico 301, presso l'avv. PERUGINI B., rappresentata e difesa dall'avv. GALLUS R., come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 203/2006 della Corte d'appello di Cagliari, depositata il 15 giugno 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

uditi i difensori, avv. MENGHINI per delega per il ricorrente, e avv. GALLUS per la resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. NARDI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario e cassarsi la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato improponibile la domanda, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta da LO IA per la condanna della Santa

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