Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2022, n. 20391

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2022, n. 20391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20391
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di S A, nato a Latina il 14/04/1966, rappresentato ed assistito dall'avv. A F P e dall'avv. O P, di fiducia avverso la sentenza del 18 gennaio 2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere A P;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. O P, comparso in sostituzione anche dell'avv. A F P, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Latina che, in data 15/07/2020, ha dichiarato A D S colpevole dei reati di rapina e lesioni a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

2. Avverso la detta sentenza, nell'interesse di A D S, viene proposto ricorso per cassazione, in cui si deduce:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza è motivata solo apparentemente e in maniera manifestamente illogica in quanto fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, che è stata ritenuta attendibile senza prendere in considerazione gli elementi offerti dalla difesa per evidenziarne la non credibilità, e senza esaminare le specifiche doglianze sollevate con l'atto di gravame. In particolare, il difensore sottolinea che nessuno degli oggetti indicati dal querelante è stato ritrovato in possesso dell'imputato, né le lesioni refertate risultano compatibili con le modalità della rapina (primo motivo);

2.2. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, sia poiché la stessa non è stata ritualmente contestata nel capo di imputazione, in cui si parla di un semplice concorso di più persone, sia perché la stessa non è stata dimostrata in quanto sarebbe stato necessario motivare in ordine alla presenza di più persone che parteciparono al fatto, mentre la sentenza nulla dice al riguardo (secondo motivo);
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