Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10125

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10125
Data del deposito : 26 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. V U - rel. Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N A, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. A C per procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
C A, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Ferdinando Del Carretto, n. 26, presso l'avv. U A, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;



- intimato -


avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1580 pubblicata il 4 giugno 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 2 febbraio 2004 dal Relatore Consigliere Dott. U V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M A, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo e del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 1994 A N chiedeva al Tribunale di Napoli la pronuncia di separazione con addebito al coniuge A C assumendo che la vita familiare era divenuta impossibile a causa del disinteresse per le esigenze della famiglia mostrato dal marito che aveva abbandonato il domicilio coniugale instaurando una relazione con un'altra donna;
chiedeva altre sì l'affidamento del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare e la corresponsione di un congruo assegno di mantenimento. All'esito di un infruttuoso tentativo di conciliazione il tribunale, con sentenza del 12 maggio - 5 giugno 2000, "accoglieva la domanda rigettando le reciproche richieste di addebito, affidava il figlio minore alla madre e poneva a carico del convenuto con decorrenza dal 5 maggio 2000 un assegno mensile di L.

4.500.000 annualmente rivalutabile a decorrere dal 3 gennaio 2001.
Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 15 maggio - 4 giugno 2001, confermava integralmente la decisione impugnata.
Osservava la corte con riferimento alla pronuncia di addebito che la testimonianza della sorella della attrice, la quale aveva dichiarato di aver appreso dopo la separazione delle parti da terzi non meglio indicati che il C intratteneva già prima una relazione con altra donna con la quale conviveva, costituiva una prova indiretta che poteva essere utilizzata dal giudice solo se confortata da altri elementi di riscontro che nella specie si erano rivelati insussistenti poiché era rimasto accertato che la pretesa convivente del convenuto si era trasferita a Napoli solo sei giorni prima della udienza presidenziale di comparizione personale delle parti e che le assenze del C dalla casa familiare erano risultate giustificate da motivi di lavoro;
ne' poi era stato provato che il fallimento della comunione familiare fosse attribuibile alla condotta della Nicastro. Infondate dovevano ritenersi le doglianze mosse contro la determinazione dell'assegno di mantenimento essendo incontroverso che la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era comproprietaria per metà di un appartamento in Catania e per un sesto di un appartamento in Reggio Calabria le cui rendite non le consentivano di mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale che pure, come risultava dalle prove assunte, non era improntato ad eccessivo consumismo. Risultava inoltre dalla documentazione in atti - consistente in numerosi statini-paga, nelle denunzie dei redditi per gli anni 1995-99 e in dichiarazioni del Credito Italiano relative alla retribuzione da lui percepita - che il C godeva di un reddito di almeno L. 11.000.000 mensili e che ciò consentiva di ritenere congruo l'assegno di mantenimento fissato in L.

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