Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/11/2022, n. 32451
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Testo completo
1. A seguito di indagini bancarie e finanziarie l'Agenzia delle Entrate di Ancona notificava alla F. soc. coop. a r.l. Onlus avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, con i quali recuperava a tassazione ingenti somme ai fini IRES ed IRAP. Inoltre, notificava, tra gli altri, a A.A., nella qualità di legale rappresentante e socia di fatto, avvisi di accertamento nn. (---), (---), (---) e (---), relativi ai periodi d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, mediante i quali venivano recuperati a tassazione gli utili extra-bilancio asseritamente percepiti in maniera occulta sulla base della gestione della società, imputati nella misura del 50% in quanto socia di società a ristretta base azionaria, cautelativamente ridotti al 40% (il reddito imputato alla contribuente era pari quindi al 40% del 50% del reddito extra-contabile della cooperativa).
2. Avverso tali avvisi di accertamento A.A. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno la quale, con sentenze nn. 85/03/2012, 86/03/2012, 87/03/2012 e 88/03/2012, depositate il 24 aprile 2012, accoglieva i ricorsi suddetti, annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Nelle more, in data 27 gennaio 2011 alla contribuente veniva notificata anche cartella di pagamento n. 008-2011-0001879881, mediante la quale veniva richiesto il pagamento delle somme scaturenti dagli avvisi di accertamento suindicati, iscritte a ruolo straordinario D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 15 bis. Anche tale cartella veniva impugnata dalla contribuente dinanzi alla C.T.P. di Ascoli Piceno la quale, con sentenza n. 100/03/2012, accoglieva il ricorso.
3. L'Agenzia delle Entrate interponeva gravame, dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, avverso le sentenze nn. 86/03/2012 (relativa all'anno d'imposta 2006), 87/03/2012 (relativa all'anno d'imposta 2007), e 100/03/2012 (relativa alla cartella di pagamento n. 008-2011-0001879881);in relazione agli accertamenti relativi agli anni 2004 e 2005 la sig.ra A.A., invece, si avvaleva della definizione delle liti pendenti D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
La C.T.R. delle Marche, previa riunione dei procedimenti, con sentenza n. 10/07/2014, pronunciata il 18 dicembre 2013 e depositata in segreteria il 15 gennaio 2014, rigettava gli appelli.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso A.A..
5. All'udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione