Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2016, n. 22626
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Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
o e t v n i e t a m r a g s e r t e n v i l o t a u o b t i a ORIGINALE r g t i l n b o c b l o 22626/2 016 e e d t n e e r r o r Oggetto i REPUBBLICA ITALIANA o r c e i t l R u Risolutione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO INADEMPIMENTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 15684/2014 Cron. 22626 TERZA SEZIONE CIVILE r e.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Rel. Presidente Ud. 04/10/2016 Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere PU- Dott. DANILO SESTINI Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA Dott. ENZO VINCENTI Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15684-2014 proposto da: TELECOM ITALIA SPA 00471850016 in persona della Dott.ssa AURORA TESTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BADO', che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente 2016 contro 1951 SAITTA ROSA, FI.L COPING BANK SRL IN LIQUIDAZIONE, LUPARELLO FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso 10 studio dell'avvocato CARLO BOGINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MILONE giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti avversO la sentenza n. 3327/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato FABRIZIO BADO';
udito l'Avvocato CARLO BOGINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2002, la Fi.l. CO BA s.r.l. convenne in giudizio la EC AL s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma per inadempimento, esponendo di aver stipulato in data 20 dicembre 1995 un contratto avente ad oggetto la fruizione del supporto di rete Audiotex, contratto che aveva avuto regolare esecuzione, eccetto che per il pagamento relativo al bimestre ottobre- novembre 2000, avendo omesso EC di fornire i dati per la corretta emissione della fattura e di corrispondere i compensi dovuti per tale periodo e ne domandò la condanna al risarcimento del danno. La convenuta costituitasi in giudizio chiese il rigetto della domanda ex adverso formulata ed eccepì ex art. 1460 c.c. che relativamente al bimestre in contestazione il traffico telefonico fosse stato generato in modo illecito e fraudolento e di essersi pertanto avvalsa della facoltà, contrattualmente stabilita (art. 14) di sospendere i relativi pagamenti. Nel corso del giudizio, spiegò intervento volontario adesivo autonomo rispetto alle posizioni della ricorrente, la ditta Global di Sottile Onofrio. Il Tribunale di Roma, esaminata la produzione documentale ed espletata una consulenza tecnica finalizzata ad accertare l'entità del traffico telefonico complessivo nel periodo oggetto di causa, accolse la domanda e condannò EC AL al pagamento nei confronti di Fi.l. CO BA al pagamento della somma di euro 295.763,55, oltre interessi. Respinse la domanda di risarcimento del danno, dichiarò inammissibile l'intervento in giudizio della ditta Global di Sottile Onofrio e statui sulle spese compensandole per un terzo. La Corte di appello di Roma rigettò sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando l'impugnata sentenza e statuendo sulle spese. Per quanto ancora rileva, la Corte di merito decise sulla base dei seguenti rilievi: - all'esito dell'istruttoria è emerso che il traffico anomalo era esiguo: euro 12.928,17 + 3 euro 350,38 + euro 44,32 a fronte di euro 309.175,42 e, precisamente, pari al 4,18% del traffico riferito al bimestre;
- EC non ha fornito la prova che l'asserito traffico anomalo non abbia formato oggetto di fatturazione nei confronti della clientela e che i corrispettivi richiesti da EC non siano stati versati dai clienti per tale ragione;
- EC avrebbe dovuto fondare l'eccezione di inadempimento su due concomitanti presupposti: da un lato, la mancata rilevazione dell'anomalia del traffico da parte di Fi.l. CO BA, dall'altro, l'omessa richiesta o esazione del corrispettivo di tali servizi da parte di EC AL dai clienti;
Inoltre, la Corte di Appello ritenne che se effettivamente il traffico fosse stato generato in modo illecito e fraudolento non è dubitabile che EC AL avrebbe omesso di richiederne il corrispettivo ai clienti e che non sarebbe verosimile l'assunto secondo cui "solo a causa della mancata conservazione dei dati amministrativi per ragione di legge privacy – non si è potuto accertare il mancato incasso presso gli utenti - finali delle bollette conseguenti al traffico diretto ai codici 166 di Fi.l. CO". Ciò anzi farebbe presumere che EC AL abbia comunque richiesto il corrispettivo ai clienti non ritenendo evidentemente che il traffico fosse stato genenrato in modo illecito o fraudolento. Avverso questa sentenza, EC AL ha proposto ricorso per cassazione