Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2007, n. 24642
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PERRONE ANDREA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7248/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/05/05 r.g.n. 7525/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/10/07 dal Consigliere Dott. G V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 maggio 2006 la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda proposta da A P contro il Ministero della Giustizia ed intesa alla restituzione di somme trattenute dall'Amministrazione penitenziaria sulla mercede ad esso corrisposta per lavoro di persona detenuta.
Contro tale decisione ricorre il Ministero con tre motivi. Il P non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I tre motivi di ricorso sono infondati e pertanto vanno rigettati. 1.1. La censura con la quale si deduce l'incompetenza del giudice del lavoro per essere competente il giudice di sorveglianza non può trovare ingresso in questa sede. Ed invero non può sussistere alcun dubbio sulla competenza del giudice del lavoro nella presente controversia per avere il giudice delle leggi con sentenza n. 341 del 2006 statuito che è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 2, e art. 3 Cost., comma 1 - la L. 26 luglio 1975, n. 374, art. 69, comma 6,
lett. a), che attribuiva alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro dal momento che tale organo decideva necessariamente con rito camerale, non assicurando in tal modo al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, per essere consentito un contraddittorio puramente cartolare, volto ad escludere la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo, ed a non garantire adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria era consentita solo la presentazione di memorie (cfr. da ultimo sul punto anche Cass. 26 aprile 2007 n. 9969, per l'affermazione che - a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2006, della L. 26 luglio 1975, n. 374, art. 69, comma 6, lett. a) - la competenza sulle
controversie riguardanti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali dei detenuti", spetta ora al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ., e segg. e art. 442 e segg. cod. proc. civ.).