Cass. civ., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 28994

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 28994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28994
Data del deposito : 10 dicembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentata e difesa, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di quest'ultima domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;



- ricorrente -


contro


ENEL

Distribuzione S.p.a., in proprio e quale mandataria dell'ENEL S.p.a., giusta procura per notaio S di Roma Rep. N. 60.237 del 23 dicembre 1999, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. M P e M S, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, Via F. Danza, n. 15;



- controricorrente -


contro
TERNA - Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.a., in proprio e quale procuratrice dell'ENEL S.p.a., giusta procura per notaio S di Roma Rep. N. 60.236 del 23 dicembre 1999, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. P F, B G, C M e M S, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, Via F. Denza, n. 15;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina depositata in data 21 luglio 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2008 dal Consigliere relatore Dott. G A;

uditi, per l'Agenzia ricorrente, l'Avvocato dello Stato

ALBENZIO

Giuseppe e, per la Società TERNA controricorrente, l'Avv. C M;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO

Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto notificato il 3 dicembre 1997, l'ENEL S.p.a. conveniva davanti al Tribunale di Messina l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed esponeva: che il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, comma 5, convertito con la L. 26 giugno 1990, n. 165, aveva demandato al
Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, la fissazione dei criteri per la rideterminazione, al fine di aumentarli, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi dovuti per l'utilizzo di beni immobili demaniali e del patrimonio dello Stato;
che, in attuazione di detta norma, i canoni di cui sopra erano stati rideterminati con Decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, ed in esecuzione di tale decreto l'Amministrazione finanziaria aveva disposto la maggiorazione dei canoni, ivi compresi quelli dovuti per l'attraversamento aereo delle aree demaniali con linee elettriche senza infissione di sostegni;
che però il decreto ministeriale suddetto era stato annullato dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza del 24 marzo 1993, n. 34, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia 1 novembre 1994, n. 9685. Tanto premesso, la Società attrice chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità di tutte le maggiorazioni indebitamente versate dall'ENEL all'Amministrazione delle Finanze (che le aveva richieste) dal 1990 in pi, in base al decreto ministeriale annullato, con conseguente condanna generica dell'Amministrazione dello Stato alla restituzione di dette somme, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c., in misura pari agli interessi massimi pagati dall'ENEL alle
banche per i finanziamenti a breve termine.
Si costituiva il Ministero convenuto, resistendo alla domanda attrice.
Con sentenza depositata il 10 ottobre 2001, l'adito Tribunale dichiarava che non erano dovute dall'ENEL s.p.a. le maggiorazioni pretese dal Ministero delle finanze in base al decreto ministeriale annullato dal TSAP e, per l'effetto, condannava il detto Ministero alla restituzione delle somme stesse, da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere alla Società attrice le spese giudiziali.
2. - Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia del Demanio. Resisteva e proponeva appello incidentale l'

ENEL

Distribuzione S.p.a., società succeduta a titolo particolare all'ENEL S.p.a., quale mandataria dell'ENEL S.p.a., la quale precisava di intervenire in giudizio nella qualità di conferitaria del ramo di azienda relativo alla proprietà della rete elettrica.
Interveniva in giudizio anche la TERNA S.p.a., in proprio e quale procuratrice di ENEL S.p.a., che spiegava le stesse difese e domande dell'altra Società.
La Corte di Messina, con sentenza depositata il 21 luglio 2003, rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava l'Agenzia del demanio a corrispondere alle Società appellate, nella qualità di mandatario e successori ex lega dell'ENEL S.p.a., gli interessi di legge, dal giorno dell'avvenuto pagamento delle somme non dovute e fino al saldo, e gli ulteriori interessi a titolo di maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, per il ricorso da parte dell'ENEL S.p.a. al credito bancario
con finanziamenti a breve termine, somme da liquidarsi in separato giudizio con la relativa sorte capitale;
compensava tra le parti le spese relative al gravame.
Secondo la Corte territoriale, le pretese dell'Amministrazione finanziaria relative alla corresponsione dei maggiori canoni per gli attraversamenti delle aree demaniali, avanzati ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, art. 6, non trovavano più titolo una volta dichiarato
l'annullamento - per un vizio di forma, riguardante la mancata richiesta del parere obbligatorio del Consiglio di Stato - di detto decreto da parte del TSAP. La Corte del merito ha inoltre escluso che il D.M. 2 marzo 1998, n. 258 - il quale, eliminando il vizio di cui sopra, ha ripristinato nella sua integrità il contenuto del decreto ministeriale annullato - fosse applicabile nella presente controversia, non potendo accedersi alla tesi secondo cui esso avrebbe inteso sanare con efficacia ex tunc, in attuazione dei principi in materia di autotutela della P.A., il provvedimento posto nel nulla. Quanto, infine, alla disposizione primaria (del D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5), essa era rimasta inoperante fino
all'emanazione del D.M. del 1998.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso l'Agenzia del Demanio, con atto notificato il 29 luglio 2004, sulla base di un unico motivo.
Hanno resistito, con separati atti di controricorso, l'

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