Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2019, n. 17448

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2019, n. 17448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17448
Data del deposito : 28 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28633-2017 proposto da: O V, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO OLGIATA

15

ISOLA

106 ED. A/7, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, V O;

- ricorrente -

contro

SOC. COOP. ED. A.R.L. ACLI CASA LOURDES INLIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A R;

- controricorrente -

nonchè

contro

SCHIAVONE PASQUALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3106/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. M G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;
udito l'Avvocato V O;
udito l'Avvocato F M;
udito l'Avvocato A R;Rg. n. 28633-17 PU dell'8 maggio 2019 ),)/ FATTI DI CAUSA V O si opponeva, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — sezione distaccata di Aversa — al decreto ingiuntivo notificatogli dalla cooperativa

ACLI

Casa Lourdes, avente ad oggetto il pagamento di euro 35.146,19, quale quota parte delle somme pretese dal Comune di Cesa in ragione dell' assegnazione dei lotti ricadenti nel PEEP e destinati alla realizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Ai sensi della I. n. 865/1971, il comune di Cesa aveva decretato l'occupazione d'urgenza di taluni lotti ricadenti nel Peep ed i suoli individuati erano stati assegnati al consorzio CO.NA.PE ., affinché provvedesse ad espletare le procedure di esproprio e ad edificare gli immobili previsti nel piano. Il consorzio, poi, aveva, a sua volta, assegnato i lotti alle cooperative da cui era partecipato, tra cui la cooperativa ACLI casa Lourdes, che sui lotti di cui era assegnataria aveva edificato villette a schiera. Una di esse era stata acquistata nel 1997 dal socio V O, il quale si era obbligato a pagare quanto dovuto dalla cooperativa Acli Casa Lourdes per l'espletamento delle procedure di esproprio necessarie per l'acquisizione dei lotti assegnati dal comune. Essendo stato condannato giudizialmente a corrispondere ai privati proprietari dei terreni somme di denaro a titolo di risarcimento del danno per mancata tempestiva adozione del decreto di esproprio e per la irreversibile trasformazione del suolo e per occupazione illegittima, il Comune di Cesa si era rivalso nei confronti della cooperativa Acli Casa Lourdes, la quale aveva chiesto e ottenuto, nei confronti dei suoi soci, tra cui V O, decreto ingiuntivo per ottenere quanto dovutole in ragione dei millesimi attribuiti loro. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 428/12, accoglieva l'opposizione di V O e revocava il decreto ingiuntivo. Tale sentenza veniva impugnata dalla cooperativa ingiungente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza n. 3106/17, pubblicata il 3/07/2017, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo e poneva a carico di V O il pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la Corte d'Appello di Napoli, per quanto di interesse, riteneva che la previsione dell'articolo 4 del contratto di acquisto, secondo il quale Rg. n. 28633-17 PU dell'8 maggio 2019 A • qualsiasi onere a qualsiasi titolo dovuto in relazione alle procedure espropriative per indennità di esproprio era a carico di V O, andava interpretato nel senso di includere le somme dovute per l'acquisizione dei suoli su cui era stato edificato, anche a titolo risarcitorio. Sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna, la necessità di ricostruire la comune intenzione delle parti stipulanti senza limitarsi al senso letterale delle parole, ma avendo riguardo al comportamento complessivo dei contraenti, induceva il giudice a quo a ritenere che il termine indennità di esproprio contenuto nella clausola citata dovesse essere riferito a tutte le somme da sborsare a titolo di pagamento per l'acquisizione dei suoli sui quali erano state realizzate le villette sia a titolo di occupazione legittima sia a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima e per irreversibile trasformazione dei suoli. Inoltre, l'art. 35 della I. 865/1971, ed in particolare il comma 12, imponendo ai soci delle cooperative assegnatarie dei suoli edificati di sostenere tutte le spese e gli esborsi necessari per l'acquisizione dei suoli, non distingue tra titoli derivanti da procedure ablative legittime non;
in ragione di ciò concludeva che gli oneri e le somme sborsate per l'acquisto dei suoli oggetto di edificazione dovessero essere sostenuti dagli assegnatari degli edifici dell' edilizia economica e popolare pro-quota in ragione dei millesimi loro assegnati. Quanto alla sussistenza dell'obbligo della cooperativa di pagare il risarcimento e le indennità, rilevava che all'art. X della convenzione del 1993 tra il consorzio CO.NA.PE. e la cooperativa edilizia Acli Casa di Lourdes era previsto che il consorzio conferisse delega all'esproprio già di sua competenza alle cooperative assegnatarie. Proprio in virtù di tale previsione, il comune di Cesa, condannato giudizialmente al pagamento del risarcimento del danno in favore dei proprietari dei suoli irreversibilmente trasformati in assenza di valido titolo abilitativo, aveva inviato alla cooperativa ingiungente la richiesta di rimborso - atto di diffida e messa in mora al fine di ottenere il rimborso delle predette poste risarcitorie. In precedenza analoghe domande erano state formulate anche direttamente nei confronti dei soci della Cooperativa Acli Casa di Lourdes. V O ricorre per la cassazione di tale sentenza, formulando quattro motivi.Rg. n. 28633-17 PU dell'8 maggio 2019 Resiste con controricorso la Società cooperativa Acli Casa Lourdes

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 103 e 332 c.p.c., per non aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Pasquale Schiavone, citato nel giudizio di primo grado.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente assume l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del contratto di assegnazione e di acquisto della villetta a schiera intercorso con la cooperativa Acli Casa Lourdes nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della I. n. 865/1971e la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui alla sentenza n. 369/1996 della Corte Costituzionale in relazione alla I. n. 362/1996 nonché ex sent. Cass. 14432/2016 con violazione e falsa applicazione dell'art. 35 I. 865/1971, con violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c., unitamente agli artt. 113 e 116 c.p.c. Per il ricorrente il giudice a quo avrebbe usato "termini concettuali travisanti e monchi" dell'art. 4 del contratto di assegnazione e trasferimento, che erroneamente l'avrebbero indotta a fare propria una nozione estensiva dell'espressione indennità di esproprio;
il tenore letterale della clausola "qualsiasi onere, a qualsiasi titolo dovuto relativamente all'indennità di esproprio" sarebbe stato trasformato dalla sentenza impugnata nel diverso "qualsiasi onere, a qualsiasi titolo dovuto, in relazione alle procedure espropriative per indennità di esproprio". Il senso della previsione ne sarebbe risultato trasformato perché anziché limitare l'obbligo degli assegnatari all'indennità di esproprio, cioè "al corrispettivo dato al proprietario (semplicemente) come indennizzo per l'acquisizione del bene espropriato", lo avrebbe esteso alle procedure espropriative. Che l'indennità di esproprio dovesse essere tenuta distinta dalla pretesa risarcitoria sarebbe confermato dalla sentenza n. 369/1996 della Consulta richiamata in maniera "illogica ed inadeguata" nel caso di specie ove era Rg. n. 28633-17 PU dell'8 maggio 2019 necessario circoscrivere diversi titoli e responsabilità facenti capo al Comune di Cesa ed al Consorzio CO.NA.PE . Errata sarebbe anche la conclusione che il Collegio ha tratto dall'art. 35, comma 12, della I. n. 865/1971, il quale si limita a prevedere che "il prezzo di gestione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile" e non contiene, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, alcun riferimento all'obbligazione risarcitoria. Anche la successiva modifica della I. 662/1996, secondo cui la concessione tra espropriante e concessionario doveva prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione già realizzate, avrebbe legittimato la conclusione raggiunta dalla sentenza di primo grado. La corte territoriale avrebbe violato anche l'art. 2495 c.c., perché, essendo stata la cooperativa Acli Casa Lourdes posta in liquidazione, i creditori insoddisfatti avrebbero potuto far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in base all'ultimo bilancio di liquidazione e nei confronti del liquidatore per fatti a lui imputabili. La sentenza gravata ha fatto invece erroneamente riferimento all'art. X della convenzione tra il CO.NA.PE. e la cooperativa ACLI casa Lourdes , senza tener conto del fatto che le deleghe per la conduzione delle procedure espropriative possono essere rilasciate solo ad enti ed a istituti, non anche a privati. Altro errore attribuito alla sentenza è la violazione dell'art. 2697 c.c. per aver omesso di valutare sotto il profilo processuale se le somme versate dalla Cooperativa ingiungente siano state corrisposte al Comune di Cesa a titolo di indennità di esproprio o a titolo risarcitorio, per avere omesso di esaminare parti essenziali e significative dell'atto pubblico di assegnazione del bene ed altre prove documentali allegate nel giudizio.
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