Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/07/2018, n. 19607
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14316-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro GIUCASTRO PAOLINA;- intimata - avverso la decisione n. 1885/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di MILANO, depositata il 18/05/2011;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. R P. - Udienza del 12 giugno 2018 - Coli. B n. 33 del ruolo - RG n. 14316/12 Presidente:C - Relatore:P R che : G P presentava istanza di rimborso delle ritenute effettuate ai fini IRPEF tra il 1989 ed il 1992, a suo dire indebitamente, sulla indennità integrativa speciale ex lege n. 324/59, dalla stessa percepita;avverso il silenzio-rifiuto formatosi su tale istanza, la contribuente proponeva ricorso nanti la CT di primo grado di Como, sostenendo che l'indennità in questione fosse esente da qualsiasi ritenuta;i giudici di primo e secondo grado accoglievano il ricorso della contribuente;pronunce che venivano, anche, confermate dalla sentenza della Commissione Tributaria centrale di Milano, n. 1885/7/2011, depositata il 18 /5/2011;in particolare per quanto qui rileva, la Commissione Centrale confermava le precedenti decisioni, ritenendo la non assoggettabilità ad IRPEF dell'indennità integrativa speciale;avverso tale pronuncia, ricorre per Cassazione l'Agenzia affidandosi ad un unico motivo;G P, ritualmente intimata, non si è costituita.