Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/1986, n. 7182
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In tema di benefici combattentistici, l'Estinzione dei giudizi prevista dall'art. 30 ter della legge 26 aprile 1983 n. 131 - legge che col precedente art. 30 bis ha aggiunto un comma all'art. 6 legge 9 ottobre 1971 n. 824, dotando in tal modo di copertura finanziaria gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970 n. 336 al personale indicato nell'art. 4 della legge stessa, dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 1981 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi possano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico - si riferisce unicamente ai giudizi tra l'INPS e gli enti suddetti e non già agli altri giudizi pendenti tra l'INPS ed enti diversi (quale, nella specie, un consorzio di bonifica). ( Conf 3928/86, mass n 446759).*
Il carattere interpretativo autentico di una legge dipende esclusivamente dal suo contenuto, caratterizzato dall'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio, e da un momento precettivo, con il quale il legislatore impone questa interpretazione, escludendone ogni altra, non solo per il futuro ma anche per il passato, e che ha perciò sempre efficacia retroattiva, a meno che la stessa legge disponga altrimenti. Il suddetto carattere di interpretazione autentica deve essere ravvisato nella legge 9 maggio 1984 n. 110 che ha stabilito che le Disposizioni della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. ( V 1622/83, mass n 426461).*
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità - per pretesa violazione degli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, cost. - dell'art. unico della legge 9 maggio 1984, n. 116, che ha interpretato autenticamente le Disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 336 sui cosiddetti benefici combattentistici, atteso che rientra tra i poteri del legislatore quello di imporre al giudice, mediante un'interpretazione autentica, che opera comunque con effetto retroattivo, la lettura di una determinata norma, diversa da quella cui si sarebbe dovuto giungere - alla stregua del diritto previgente - attraverso il corretto impiego degli strumenti esegetici, sempre che sia rispettato il limite invalicabile della irretroattività delle norme penali, senza che l'intervento del legislatore con interpretazione autentica possa correlarsi soltanto ad un contrasto di giurisprudenza, essendo ammissibile anche quando l'indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione, istituzionalmente investita del potere nomofilattico, risulti pressoché omogeneo e ad esso contrario. ( Conf 4296/86, mass n 447063).*