Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2021, n. 12160

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2021, n. 12160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12160
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13197-2017 proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2020 domiciliato a ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, 2056 presso lo studio dell'avvocato A.G.N, 13197/17 Camera di consiglio del 13 novembre 2020 CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati V S e V T;

- ricorrente -

contro

A. SNE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RODI

32, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentato e difeso da se medesimo;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3346/2016 del Ilt TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. M R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati M P per la parte ricorrente, e VINCENZO SNE per la parte controricorrente;R.G.N. 13197/17 Camera di consiglio del 13 novembre 2020

FATTI DI CAUSA

1. - Nel 2006 il Tribunale di Foggia condannò l'INPS a corrispondere ad un lavoratore agricolo una somma di denaro a titolo di trattamento di disoccupazione, nonché al pagamento di un terzo delle spese di lite (compensando il resto), che vennero distratte a favore del difensore della parte vittoriosa, avvocato V S.

2. Nel 2013 l'avv. S, pur dando atto di aver ricevuto il pagamento della sorte capitale e di spese successive, intimò precetto all'INPS per conseguire il pagamento di ulteriori spese che sosteneva essergli dovute, procedendo quindi al pignoramento presso terzi nei confronti dell'INPS.

3. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 12 maggio 2015, ritenendo non consentita la autoliquidazione del credito effettuata con il precetto, dichiarò l'estinzione della procedura esecutiva e ordinò lo svincolo delle somme pignorate. pg/ 4. Avverso questo provvedimento l'avv. S propose opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 13 maggio 2015. Il giudice fissò il termine per la comparizione e il termine per la notifica del ricorso e del decreto, quindi adottò il 15 ottobre 2015 un'ordinanza con la quale dichiarò l'incompetenza del tribunale adito, per essere competente per valore il giudice di pace davanti al quale rimise la causa, e dichiarò estinta la procedura esecutiva. 5. - Con ricorso depositato in data 4 novembre 2015 l'avv. S propose una seconda opposizione agli atti esecutivi contro quest'ultimo provvedimento del giudice dell'esecuzione. Questi, ritenendo di non dover adottare provvedimenti d'urgenza, si limitò a fissare il termine per l'inizio del giudizio di merito davanti al giudice competente. 6. - Infine, l'avv. S introdusse il giudizio di merito relativo alla seconda opposizione agli atti esecutivi, citando l'INPS a comparire davanti al Tribunale Pagina R.G.N. 13197/17 Camera di consiglio del 13 novembre 2020 di Foggia, ove il giudice monocratico pronunciava la sentenza n. 3346 del 24.11.2016 accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi del S, revocando la ordinanza di improcedibilità, condannando l'Inps al pagamento delle spese di precetto e al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 3.800,00 per onorari. 7. - L'INPS ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria, con atto notificato il 23/05/2017, per la cassazione della sentenza n. 3346 del 24/11/2016, in causa iscritta al n. 2622/16 r.g. del Tribunale di Foggia, con cui questo ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. S Vincenzo contro il provvedimento del 15/10/2015 adottato dal g.e., a conclusione della fase sommaria della opposizione sempre da lui proposta (con ricorso dep. il 13/05/2015) avverso il precedente provvedimento del g.e., con cui era stata definita l'espropriazione presso terzi intrapresa dall'avvocato nei suoi confronti (per il recupero delle spese successive al pagamento della sorta capitale recata da una sentenza di quel tribunale in funzione di giudice del lavoro, che aveva pronunciato la distrazione delle cmd spese di lite in suo favore), liberando nel contempo le somme pignorate. 8. - Resiste l'intimato con controricorso. 9. - La causa è stata dapprima avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata, previa formulazione di una proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., comma 1„ come modif. dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ma con ordinanza 27.9.2018 n. 23433 il Collegio ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza. LE
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