Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 17010
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANI DARIO nato a ROMA il 21/02/1966 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere E D S;
lette/sentite le conclusioni del PG
OLGA MIGNOLO RITENUTO IN FATTO
1.0ttaviani D ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 30-9-2021, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 ter, 648 ter cod. pen. e 8 d. Ig. 74/2000, in relazione alla commissione di frodi c.d. "carosello", in materia di IVA intracomunitaria, poste in essere mediante utilizzo ed interposizione di apposite società "cartiere".
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto la polizia giudiziaria ha sottoposto a sequestro otto orologi, somme di danaro e un assegno, oggetti non indicati specificamente nel provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero e completamente esulanti, già in astratto, dalle ipotesi di reato sommariamente descritte nel decreto stesso, in quanto certamente non assimilabili alla documentazione fiscale da reperire. In assenza di convalida, il provvedimento ablatorio, in parte qua, è pertanto divenuto inefficace. Tutti i beni sono stati quindi restituiti all'Oaviani. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame del 26 ottobre 2021, che aveva accolto la richiesta di riesame da parte dell'indagato, limitatamente alla documentazione fiscale e ai dispositivi elettronici di immagazzinamento delle informazioni contabili e non in ordine agli orologi, al danaro e all'assegno, beni questi ultimi per il quale il sequestro era già venuto meno per effetto della mancata convalida nei termini di legge. E infatti il ricorrente, in data 14 giugno 2022, ha avanzato formale istanza alla Procura della Repubblica per ottenere la conferma della restituzione, già avvenuta, dei predetti beni e dell'assenza di esigenze probatorie rispetto agli orologi, ai contanti e all'assegno. Il pubblico ministero, in data 20 giugno 2022, confermava la restituzione, affermando che non sussisteva "alcuna esigenza probatoria allo stato in grado di supportare l'emissione di un decreto di sequestro ex art. 253 cod. proc. pen. dei beni elencati a pagina 4 della presente istanza", e cioè, per l'appunto, degli otto orologi, della somma di euro 13.190 in contanti e dell'assegno bancario Unicredit. Nonostante ciò, il Tribunale del
lette/sentite le conclusioni del PG
OLGA MIGNOLO RITENUTO IN FATTO
1.0ttaviani D ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 30-9-2021, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 ter, 648 ter cod. pen. e 8 d. Ig. 74/2000, in relazione alla commissione di frodi c.d. "carosello", in materia di IVA intracomunitaria, poste in essere mediante utilizzo ed interposizione di apposite società "cartiere".
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto la polizia giudiziaria ha sottoposto a sequestro otto orologi, somme di danaro e un assegno, oggetti non indicati specificamente nel provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero e completamente esulanti, già in astratto, dalle ipotesi di reato sommariamente descritte nel decreto stesso, in quanto certamente non assimilabili alla documentazione fiscale da reperire. In assenza di convalida, il provvedimento ablatorio, in parte qua, è pertanto divenuto inefficace. Tutti i beni sono stati quindi restituiti all'Oaviani. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame del 26 ottobre 2021, che aveva accolto la richiesta di riesame da parte dell'indagato, limitatamente alla documentazione fiscale e ai dispositivi elettronici di immagazzinamento delle informazioni contabili e non in ordine agli orologi, al danaro e all'assegno, beni questi ultimi per il quale il sequestro era già venuto meno per effetto della mancata convalida nei termini di legge. E infatti il ricorrente, in data 14 giugno 2022, ha avanzato formale istanza alla Procura della Repubblica per ottenere la conferma della restituzione, già avvenuta, dei predetti beni e dell'assenza di esigenze probatorie rispetto agli orologi, ai contanti e all'assegno. Il pubblico ministero, in data 20 giugno 2022, confermava la restituzione, affermando che non sussisteva "alcuna esigenza probatoria allo stato in grado di supportare l'emissione di un decreto di sequestro ex art. 253 cod. proc. pen. dei beni elencati a pagina 4 della presente istanza", e cioè, per l'appunto, degli otto orologi, della somma di euro 13.190 in contanti e dell'assegno bancario Unicredit. Nonostante ciò, il Tribunale del
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