Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2011, n. 10864
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L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.
Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina").
Dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esegesi da ultimo formatasi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Pres.te f.f. -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L G (LZZGPP43B21F563R), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato C G, rappresentato e difeso dagli avvocati CINQUEGRANA GIACINTO, DI MATTEO VINCENZO, per delega in atti;
- ricorrente -
contro
M E (MGLGNE60D09L0491), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARINI 16, presso lo studio dell'avvocato S P, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, per delega in atti;
- controricorrente -
e contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A., SIAT ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2452/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 19/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato Giuseppe CAMPANELLI per delega dell'avvocato Vincenzo Di Matteo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Eugenio M conveniva, davanti al giudice di pace di Taranto, Giuseppe L e la spa Toro Assicurazioni, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
I convenuti, costituitisi, proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del M e della società SIAT, assicuratore della r.c.a. del veicolo del M.
Il giudice di pace accoglieva la domanda principale, ritenendo che l'esclusiva responsabilità dell'incidente fosse da attribuire al convenuto L.
Quest'ultimo proponeva appello al tribunale indicando, nella citazione, per la comparizione l'udienza del 19.9.2005. L'atto di impugnazione era notificato alla società Toro Assicurazioni il 20.5.2005, ad Eugenio M il 23.5.2005, ed alla società SIAT Assicurazioni il 24.5.2005.
L'appellante, quindi, iscriveva a ruolo la causa in data 3.6.2005 e, contestualmente, si costituiva depositando, nella stessa data del 3.6.2005, la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo di parte contenente l'atto di citazione e l'atto di appello, come da attestazione del cancelliere.
Il tribunale, con sentenza del 19.10.2005, dichiarava improcedibile l'appello.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il L.
Resiste con controricorso il M.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 17.6.2010, la terza sezione civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 5.8.2010, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite. Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.
Il ricorrente ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione. Con l'ordinanza interlocutoria, la terza sezione civile della Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell'appellante, in caso di notificazione a più parti, ai sensi de combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.;
vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero dall'ultima.
L'ordinanza di rimessione da conto che, fino ai 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art.165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore
dovesse decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718). Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva mutato indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione;
indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo.
Sono esposte, quindi, le ragioni di preferenza del primo dei due indirizzi.
Le ragioni si fondano sui seguenti argomenti:
a) costituzionale, del giusto processo, per il quale l'art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che, sanzionando ritardati adempimenti, finiscono per incidere sul diritto di difesa, precisando che l'adesione alla tesi più rigorosa, e finora dominante, non giova affatto alla speditezza del processo, perché in ogni caso l'improcedibilità della domanda (o del gravame) andrebbe dichiarata con sentenza;
b) logico, in ordine all'inutilità dei risultati cui conduce la tesi tradizionale, in quanto anche se l'appello fosse dichiarato improcedibile per essersi l'attore costituito oltre il decimo giorno dalla prima notificazione, egli potrebbe comunque proporre una nuova impugnazione, se il termine per impugnare non sia scaduto;
c) letterale, per essere le ipotesi di improcedibilità dell'appello, in quanto eccezionali, tassative e di stretta interpretazione;
d) sistematico. A tal fine, l'ordinanza richiama, sia il processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36, n. 4;
R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 18;
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 2), sia quello contabile (L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5,
come interpretato da C. conti, sez. riun. 25.3.2005 n. 1). In questi casi la legge fa decorrere lo sviluppo del processo dall'ultima notificazione.
Le critiche alla tesi restrittiva si sostanziano, poi, nei seguenti argomenti:
a) quello del "legislatore consapevole".
Non è vero - si afferma - che il legislatore, lasciando immutato l'art. 165 cod. proc. civ. nell'ambito di una generale riforma del processo civile (attuata con la L. n. 353 del 1990), avrebbe, per ciò solo, manifestato la volontà di avallare l'orientamento dominante. Ed infatti fino al 1997 ad essere dominante era la tesi liberale, non quella restrittiva. Che il legislatore, poi, mai abbia inteso avallare la tesi restrittiva, si desume dal fatto che, con l'introduzione del rito societario, si sia prevista espressamente la decorrenza del termine per la costituzione dall'ultima notifica (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 3, comma 2). b) quello "ad absurdum".
Nel caso di notifica della citazione a più persone, l'attore non può conoscere la data della prima notifica fino a quando l'atto non gli sia restituito;
ma, a quel punto, il termine per costituirsi potrebbe essere già spirato, se lo si fa decorrere dalla prima notificazione.
Per ovviare a tale inconveniente, la tesi dominante consente all'attore di costituirsi depositando un fascicolo incompleto, nel quale l'originale della citazione è sostituito da una copia non formale e non autentica (cd. "velina").
In questo modo,