Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24271
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B G L nato il 21/07/1971 a S P V nato il 01/11/1990 a S A R nato il 18/05/19;71 a CARPI avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A S;sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;sentito l'Avvocato D I che, nell'interesse di P V, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso;sentito l'Avvocato F P che, nell'interesse di A R, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso;sentito l'Avvocato N M che, nell'interesse di B G L, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. B G, P V e A R, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 18/02/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 04/04/2019 del Tribunale di Bologna. In particolare, per quello che qui interessa, la Corte di appello: ha ritenuto i fatti contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quale unica ricettazione, e per essa ha assolto B G (mentre ha confermato la condanna di Palombo, per il quale ha rideterminato la pena);ha assolto B e P dai reati contestati ai capi 7 e 10;ha assolto P anche dal capo 8) (artt. 477 e 482 cod.pen.), mentre per tale capo ha confermato la condanna di B, che è stato condannato anche per il capo 11 (334, ultimo comma, cod.pen.). All'esito del giudizio di appello, quindi: P è stato condannato per l'unica ricettazione descritta dai capi da 1 a 6;B è stato condannato per i capi i capi 8 (artt. 477 e 482 cod.pen.) e 11 (334 ultimo comma cod.pen.);A è stato condannato per il capo 11 (334, ultimo comma, cod.pen.). Deducono: 2. BIZZARRI Gian Luca. 2.1. Inosservanza di norma processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di illogicità della motivazione in relazione al falso materiale contestato al capo 8), per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il primo motivo di impugnazione si rivolge alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A tal riguardo premette che con il quinto motivo di appello aveva richiesto alla Corte di appello l'acquisizione di una consulenza tecnica di parte e che su tale istanza i giudici non si pronunciavano nel corso del dibattimento, rendendo noto di avere acquisito la consulenza di parte soltanto con la motivazione della sentenza. Da ciò deduce la violazione del principio del contraddittorio, visto che le parti non sono state messe nelle condizioni di conoscere se la consulenza fosse entrata nel novero del materiale probatorio, mancando un provvedimento formale quanto alla relativa richiesta di prova. Denuncia anche l'illogicità della motivazione. Aggiunge che la consulenza tecnica di parte è stata ritenuta ininfluente dalla Corte di appello, nonostante questa si soffermasse sulla falsità dei modelli di certificazione della revisione, ossia su un aspetto decisivo, rimasto irrisolto. 2.2. Violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in relazione al falso materiale di cui al capo 8), in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato. In questo caso si deduce l'inoffensività della condotta contestata, in quanto non lesiva del bene giuridico protetto, mancando il danno o la messa in pericolo dell'interesse pubblico, visto che -tra l'altro- le autovetture non necessitavano di revisione, né secondo la normativa estera, né secondo la normativa italiana. 2.3. Violazione di legge e vizio di c:ontraddittorietà e di illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo e all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 334, ultimo comma, cod.pen., così come contestato al capo 11 della rubrica. Il ricorrente segnala innanzitutto la mancata considerazione delle prove a discarico ovvero la loro valutazione contraddittoria e illogica. In particolare, il motivo si appunta sulla prova dell'elemento volitivo apoditticamente ritenuto sulla base delle sole dichiarazioni del testimone R, appartenente alla polizia giudiziaria;dichiarazioni smentite dalla stessa motivazione e dalla corretta lettura dell'art. 103 del Codice della Strada. Aggiunge che mancano i requisiti per ritenere il concorso dell'extraneus nel reato proprio. Vengono dunque compendiati e illustrati gli elementi istruttori dai quali si doveva escludere la sussistenza della consapevolezza di B. 3. A R. 3.1. Vizio di omessa motivazione per mancato accertamento del momento consumativo del reato in data antecedente al 6/5/2015 e per omessa valutazione delle doglianze difensive. Con il primo motivo il ricorrente rimarca come i giudici delle due sentenze di merito non siano riusciti a stabilire né la data, né il periodo storico in cui sarebbe stato perpetrato il reato e, in particolare, se esso sia stato realizzato prima o dopo l'emissione del decreto di dissequestro in data 6-7/5/2015 così mancando quel riscontro rigoroso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire la data di consumazione del reato.
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