Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2022, n. 00951

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2022, n. 00951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00951
Data del deposito : 13 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 3298-2016 proposto da: SOLAGRITAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

YSER

8, presso lo studio dell'avvocato V M, rappresentata e difesa dall'avvocato S M;
2021

- ricorrente -

2784

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, E D R, G M, CARLA D'ALOISIO, L M, E A S;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 166/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 60/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato V M per delega verbale dell'avvocato S M;
udito l'avvocato A S. N.R.G. 3298/2016

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione dell'INPS a decreto ingiuntivo, aveva escluso il diritto a ripetere, nei confronti dell'Istituto, le somme versate a titolo di contributi per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2006, in ragione dell'esenzione totale prevista dalla L. n. 991 del 1952, art. 8, e per effetto della pronuncia della Corte costituzionale nr. 370 del 1985. 2. La Corte territoriale ha richiamato il precedente di questa Corte n. 19420 del 2013 e ritenuto che, in tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, l'art. 8 della legge nr. 991 del 1952 dovesse considerarsi implicitamente abrogato, anche in considerazione del fatto che il legislatore, a partire dalla legge nr. 67 del 1988, aveva abbandonato la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva. Pertanto, in conformità all'art. 1, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, il suddetto art. 8 non poteva essere incluso tra le disposizioni specificamente indicate da "mantenere in vigore" e la ricomprensione dello stesso nell'Allegato 1 - voce n. 1266 -della L. n. 991 del 1952 doveva considerarsi tamquam non esset.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe sulla base di un unico motivo.

4. L'Inps ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l'unico e articolato motivo di ricorso è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 8 della legge nr. 991 del 1952, dell'art. 12, ultimo comma, della legge nr. 1102 del 1971, degli artt. 7 e 8 del D.L. nr. 942 del 1977, dell'art. 13 del D.L. nr. 402 del 1981, così come modificato dalla legge di conversione nr. 537 del 1981, dell'art. 9, comma 5, della legge nr. 67 del 1988, dell'art. 24 del D.L. nr. 112 del 2008, del d.Lgs. nr. 212 del 2010 nonché dell'art. 1 del D.Lgs. nr. 179 del 2009. 6. Parte ricorrente assume una motivazione assente e/o insufficiente sui punti essenziali della controversia e comunque reputa errata la sentenza impugnata in punto di interpretazione della normativa di riferimento;
in particolare, contesta l'affermazione di N.R.G. 3298/2016 intervenuta abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 8 della legge nr. 991 del 1952, sostituita dalla L. nr. 67 del 1988, art. 9, comma 5. 7. In via prioritaria, va esclusa la nullità della sentenza per carenza motivazionale.
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