Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2021, n. 41990

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2021, n. 41990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41990
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso ricorso 13153-2021 proposto da: S F, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FULCERI PAULUCCI DE CALBOLI

1, presso lo studio dell'avvocato F F, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 61/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere L E;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F C, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1 - Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 61 del 2021, in parziale riforma del provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'ordine degli Avvocati di Roma, rideterminò la sanzione disciplinare applicata nei confronti dell'avv. F S in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per quattro mesi, confermando nel resto la decisione dell'organo disciplinare che aveva ritenuto il predetto responsabile dei fatti di cui alla contestazione (violazione degli artt. 6 e 14 del codice disciplinare previgente per avere dichiarato, contrariamente al vero, nell'atto di citazione della causa promossa da N M, G e C, definitasi con sentenza del Tribunale di Roma n. 2385/15, che i predetti attori erano stati assolti con sentenza 16857/2011 nel procedimento penale in cui erano imputati e che nel relativo dibattimento il teste Giancola aveva ritrattato la propria versione scagionandoli, oltre ad avere perseverato in tale condotta anche con l'atto di appello del 27/1/2016). Nella sentenza si precisava che il procedimento era nato dall'esposto presentato dalla società Monaco s.p.a. nei confronti dell'avv. S, con il quale era stato rappresentato che il 22 dicembre 2008 alcuni dipendenti della società, recatisi, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, presso il terreno della Monaco s.p.a. occupato sine Ric. 2021 n. 13153 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2- titulo da Marco, G e C Neri per eseguire l'immissione in possesso, non avevano potuto procedere per il comportamento degli occupanti, i quali avevano indirizzato nei loro confronti la frase "se volete passare un Natale tranquillo allontanatevi". Gli occupanti erano sottoposti a procedimento penale per il reato di violenza privata ma, a seguito di richiesta di derubricazione del capo d'imputazione in minacce formulata dal Pubblico Ministero di udienza, cui era seguita l'adesione del difensore S, il processo era stato definito con il proscioglimento degli imputati per difetto di querela. Successivamente, con atto di citazione del 29 febbraio 2012, su mandato di Marco, G e C Neri, l'avv. S aveva chiesto la condanna di Monaco s.p.a. al risarcimento dei danni, quantificati in C 1.000.000, per il turbamento psicologico derivato dall'essere stati sottoposti ingiustamente a procedimento penale e poi assolti.
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