Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2020, n. 30226
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da M F nato a Comiso il 04/04/1988 C C A nato a Montevarchi il 28/02/1982 R A F nato in Svizzera il 17/10/2000 . , ,„, P G Y R nato a Francia i e -fh/05-i-tn30 avverso il decreto del 19/12/2019 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in verifica, la Corte d'appello di Genova - in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica di La Spezia avverso il provvedimento del Tribunale di Genova del 10 aprile 2019 di rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di diverse persone, fra cui F M, C A C, A R e G Y R P - ha applicato nei confronti di questi ultimi le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e dell'obbligo di soggiorno (rispettivamente nelle Province di residenza dei proposti), rigettando l'istanza di applicazione della misura di prevenzione nei confronti delle altre persone indicate dal P.M. impugnante.
1.1. Nel motivare la decisione, la Corte d'appello ha premesso di condividere la valutazione operata dal Tribunale in merito alle condotte del 7 ottobre, 16 e 18 novembre 2018 e 4 gennaio 2019 - qualificate dallo stesso Procuratore della Repubblica di La Spezia come mere "manifestazioni di solidarietà nei confronti di F" inscenate da appartenenti o persone comunque vicine all'area antagonista anarchica Toscana -, evidenziando come esse non risultino connotate da comportamenti violenti tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica;
ha, in particolare, notato che l'episodio del 5 gennaio 2019 appare scarsamente compatibile con la realizzazione di quella pluralità di reati che costituisce il presupposto - richiesto dall'art. 1, comma 1 lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - della propensione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, stante anche la derubricazione nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 639, comma terzo, cod. pen., trattandosi di un atto, certamente deplorevole - di esaltazione di un grave gesto criminoso -, ma concretamente non idoneo a provocare la commissione di altri reati;
che l'uso della vernice rossa non appare univocamente evocativo del colore del sangue. Tanto premesso, la Corte d'appello ha evidenziato, con specifico riguardo ai quattro ricorrenti, che essi partecipavano, oltre all'episodio del 5 gennaio 2019, ad ulteriori episodi criminosi, puntualmente delineati nell'annotazione di P.G. del 15 aprile 2019 nonché nei relativi atti d'indagine acquisiti dalla stessa Corte ligure, in particolare: R, ai fatti verificatisi in Torino il 9 febbraio 2019 (in occasione di una manifestazione del movimento anarchico) ed all'episodio dell'Il febbraio 2019 presso l'aula bunker di Torino (durante il processo a carico di numerosi militanti dell'area insurrezionalista del movimento anarchico);
C, M e P, ai fatti accaduti, sempre a Torino, il 30 marzo 2019, nel corso del corteo organizzato dal movimento anarchico, in relazione al quale i predetti sono indagati, unitamente ad altre novanta persone, del reato di cui agli artt. 2 e 4 I. 2 ottobre 1967, n. 895, per detenzione e porto di armi o parti di armi (segnatamente bottiglie con liquidi infiammabili, artifici incendiari, strumenti atti all'offesa, oltre a fumogeni, caschi, maschere antigas, materiale per travisamento, bombolette spray, uova con vernice). Il Collegio ligure ha posto in luce come le condotte di partecipazione alle manifestazioni indicate dal P.M. - a partire da quella del 5 gennaio 2019 (in occasione della quale venivano imbrattati con vernice rossa diversi immobili del centro storico di La Spezia) sino agli episodi successivi - siano caratterizzate da un crescendo di gravità, in quanto sfociate nella partecipazione a manifestazioni in luoghi pubblici con detenzione di bottiglie incendiarie e strumenti atti ad offendere, connotate dall'uso della violenza contro persone (lanci di pietre contro giornalisti e forze di Polizia) ovvero nella contestazione violenta dell'attività dell'A.G. nel corso di processi nei confronti di militanti dell'area insurrezionalista del movimento anarchico militante, comportamenti certamente tali da ingenerare il timore per la sicurezza e la tranquillità pubblica. La Corte distrettuale ha, poi, aggiunto che P ha precedenti penali per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, porto d'armi ex art. 4 I.n. 110/1975 e violazione del divieto di reingresso;
che C ha precedenti penali per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, deturpamento e imbrattamento, invasione di edifici e deturpamento e imbrattamento, oltraggio a p.u., per i reati ex artt. 343 e 655 cod. pen., 18 T.U.L.P.S., 99 d.P.R. n. 361/1957 e interruzione di pubblico servizio;
che C risulta, inoltre, destinatario di un foglio di via dal comune di Torino. Il Collegio genovese ha evidenziato che M è stato attinto dal provvedimento del 12 aprile 2019 del Questore di Torino, impositivo del divieto di rientro in tale Comune (per avere partecipato al corteo non autorizzato del 30 marzo 2019), nonché dal provvedimento del 23 aprile 2019 dell'avviso orale del Questore di Arezzo. I Giudici genovesi hanno, dunque, stimato gli elementi sopra delineati indicativi della pericolosità persistente ed attuale dei quattro ricorrenti, reputando necessaria ai fini della tutela della collettività l'applicazione ai predetti, oltre alla sorveglianza speciale richiesta dal Procuratore della Repubblica, anche la misura dell'obbligo di soggiorno nelle Province di rispettiva residenza, in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte circa la possibilità di applicare detta misura anche ex officio. Tenuto conto delle specifiche esigenze di controllo dei quattro proposti, il Collegio della prevenzione ha, infine, ritenuto indispensabile imporre, tra le prescrizioni di cui all'art. 8 d.lgs. n.
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in verifica, la Corte d'appello di Genova - in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica di La Spezia avverso il provvedimento del Tribunale di Genova del 10 aprile 2019 di rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di diverse persone, fra cui F M, C A C, A R e G Y R P - ha applicato nei confronti di questi ultimi le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e dell'obbligo di soggiorno (rispettivamente nelle Province di residenza dei proposti), rigettando l'istanza di applicazione della misura di prevenzione nei confronti delle altre persone indicate dal P.M. impugnante.
1.1. Nel motivare la decisione, la Corte d'appello ha premesso di condividere la valutazione operata dal Tribunale in merito alle condotte del 7 ottobre, 16 e 18 novembre 2018 e 4 gennaio 2019 - qualificate dallo stesso Procuratore della Repubblica di La Spezia come mere "manifestazioni di solidarietà nei confronti di F" inscenate da appartenenti o persone comunque vicine all'area antagonista anarchica Toscana -, evidenziando come esse non risultino connotate da comportamenti violenti tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica;
ha, in particolare, notato che l'episodio del 5 gennaio 2019 appare scarsamente compatibile con la realizzazione di quella pluralità di reati che costituisce il presupposto - richiesto dall'art. 1, comma 1 lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - della propensione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, stante anche la derubricazione nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 639, comma terzo, cod. pen., trattandosi di un atto, certamente deplorevole - di esaltazione di un grave gesto criminoso -, ma concretamente non idoneo a provocare la commissione di altri reati;
che l'uso della vernice rossa non appare univocamente evocativo del colore del sangue. Tanto premesso, la Corte d'appello ha evidenziato, con specifico riguardo ai quattro ricorrenti, che essi partecipavano, oltre all'episodio del 5 gennaio 2019, ad ulteriori episodi criminosi, puntualmente delineati nell'annotazione di P.G. del 15 aprile 2019 nonché nei relativi atti d'indagine acquisiti dalla stessa Corte ligure, in particolare: R, ai fatti verificatisi in Torino il 9 febbraio 2019 (in occasione di una manifestazione del movimento anarchico) ed all'episodio dell'Il febbraio 2019 presso l'aula bunker di Torino (durante il processo a carico di numerosi militanti dell'area insurrezionalista del movimento anarchico);
C, M e P, ai fatti accaduti, sempre a Torino, il 30 marzo 2019, nel corso del corteo organizzato dal movimento anarchico, in relazione al quale i predetti sono indagati, unitamente ad altre novanta persone, del reato di cui agli artt. 2 e 4 I. 2 ottobre 1967, n. 895, per detenzione e porto di armi o parti di armi (segnatamente bottiglie con liquidi infiammabili, artifici incendiari, strumenti atti all'offesa, oltre a fumogeni, caschi, maschere antigas, materiale per travisamento, bombolette spray, uova con vernice). Il Collegio ligure ha posto in luce come le condotte di partecipazione alle manifestazioni indicate dal P.M. - a partire da quella del 5 gennaio 2019 (in occasione della quale venivano imbrattati con vernice rossa diversi immobili del centro storico di La Spezia) sino agli episodi successivi - siano caratterizzate da un crescendo di gravità, in quanto sfociate nella partecipazione a manifestazioni in luoghi pubblici con detenzione di bottiglie incendiarie e strumenti atti ad offendere, connotate dall'uso della violenza contro persone (lanci di pietre contro giornalisti e forze di Polizia) ovvero nella contestazione violenta dell'attività dell'A.G. nel corso di processi nei confronti di militanti dell'area insurrezionalista del movimento anarchico militante, comportamenti certamente tali da ingenerare il timore per la sicurezza e la tranquillità pubblica. La Corte distrettuale ha, poi, aggiunto che P ha precedenti penali per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, porto d'armi ex art. 4 I.n. 110/1975 e violazione del divieto di reingresso;
che C ha precedenti penali per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, deturpamento e imbrattamento, invasione di edifici e deturpamento e imbrattamento, oltraggio a p.u., per i reati ex artt. 343 e 655 cod. pen., 18 T.U.L.P.S., 99 d.P.R. n. 361/1957 e interruzione di pubblico servizio;
che C risulta, inoltre, destinatario di un foglio di via dal comune di Torino. Il Collegio genovese ha evidenziato che M è stato attinto dal provvedimento del 12 aprile 2019 del Questore di Torino, impositivo del divieto di rientro in tale Comune (per avere partecipato al corteo non autorizzato del 30 marzo 2019), nonché dal provvedimento del 23 aprile 2019 dell'avviso orale del Questore di Arezzo. I Giudici genovesi hanno, dunque, stimato gli elementi sopra delineati indicativi della pericolosità persistente ed attuale dei quattro ricorrenti, reputando necessaria ai fini della tutela della collettività l'applicazione ai predetti, oltre alla sorveglianza speciale richiesta dal Procuratore della Repubblica, anche la misura dell'obbligo di soggiorno nelle Province di rispettiva residenza, in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte circa la possibilità di applicare detta misura anche ex officio. Tenuto conto delle specifiche esigenze di controllo dei quattro proposti, il Collegio della prevenzione ha, infine, ritenuto indispensabile imporre, tra le prescrizioni di cui all'art. 8 d.lgs. n.
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