Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2022, n. 31642
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15589-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati R P, 2022 FRANCESCO GIANMARIA che la rappresentano e 2709 difendono;N.R.G. 15589/2020 - ricorrente -contro QI GIORGIO GIULIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A Z;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1602/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2019 R.G.N. 708/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. G M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli Avvocati TIZIANA SERRANI e M P G per delega verbale Avvocato R P;udito l'Avvocato A Z. FATTI DI CAUSA Con sentenza nr. 1602 del 2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei N.R.G. 15589/2020 dottore commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire all'attuale controricorrente, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto dal 2009 al 2006 (recte 2016), sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l'azione di restituzione perché soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, affidandolo a quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, il pensionato. La Sesta sezione di questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 5309/2022, ha rimesso alla sezione ordinaria la questione relativa al terzo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE I primi due motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22 e con le delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013;L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12;L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763;L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488;L. n. 201 del 2011, art. 24;artt. 3 e 38 Cost.;L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 e con le delibere citate - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio. 1.A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 603 e 982 del 2019;nr. 28054 del 2020, nr. 6897 del 2022), in base al quale si è chiarito che gli N.R.G. 15589/2020 enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020). 2. In particolare, con la pronuncia nr. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale nr. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza nr. 178 del 2000;ordinanza nr. 22 del 2003). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore. N.R.G. 15589/2020 4. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
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