Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/02/2020, n. 02765

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/02/2020, n. 02765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02765
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 750-2018 proposto da: GALVANICA PACIOTTI ORESTE SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE

123, presso lo studio dell'avvocato M R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S G;

- ricorrente -

contro

MAGNAGHI AERONAUTICA SPA, in persona del Consigliere Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SEBINO

11, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentata e difesa dall'avvocato U C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4227/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. M F.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4320 del 2012, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la Magnaghi Aereonautica s.p.a., al pagamento del complessivo importo di euro 328.845,32, in favore della Galvanica Paciotti Oreste s.r.l. e della G.I. di Mattiuzzo T & C. s.n.c., per la fornitura dei processi di cadmiatura e cromatura — con relative lavorazioni accessorie — su manufatti metallici prelavorati conseganti dalla Magnaghi, attività svolte nell'arco di un periodo di circa 11 mesi negli anni 2007 — 2008. In virtù di rituale appello interposto dalla Galvanica Paciotti Oreste s.r.l. e dalla G.I. di Mattiuzzo T & C. s.n.c., onde sentir qualificare il rapporto come subfornitura, con incremento del relativo prezzo, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza delle appellate, con sentenza n. 4227 del 2017, rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli la Galvanica s.r.l. e la G.I. s.n.c. propongono ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. La Magnaghi s.p.a. resiste con controricorso.

Ritenuto che

il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell'adunanza camerale la sola parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa. Ric. 2018 n. 00750 sez. M2 - ud. 04-07-2019 -2- Atteso che: con il primo motivo le società ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 192/1998. In particolare, ad avviso delle ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non configurabile, nel caso di specie, un contratto di subfornitura, non tenendo conto della corrispondenza intercorsa tra le parti, quale forma scritta del medesimo rapporto, volta ad integrare la pattuizione sul corrispettivo delle prestazioni. Con il secondo motivo le società ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1346, 1326 e 1327 c.c., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c.. In particolare la corte territoriale non avrebbe correttamente esaminato la documentazione comprovante l'accordo sui prezzi. I motivi, che per la loro stretta connessione argomentativa meritano di essere trattati congiuntamente, non possono trovare ingresso, involgendo l'esame di questioni di merito. L'art. 2 della L. n. 192 del 1998 stabilisce quanto segue: "Contratto di subfornitura: forma e contenuto.

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso Ric. 2018 n. 00750 sez. M2 - ud. 04-07-2019 -3- per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'art. 1341 c.c.

3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1, e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1. 4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionari, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento". Alla luce di siffatta previsione, la sentenza impugnata recepisce puntualmente il disposto legislativo,
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