Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19381

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19381
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. GIUSEPPE AIELLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell'AL. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica in quanto, presso la propria abitazione in Porto Empedocle, via Garibaldi n. 215 (utenza di fornitura n. 903566574), al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica per un quantitativo non determinato, sottraendola ad

ENEL

Servizio Elettrico s.p.a. senza corrispondere il relativo controvalore economico, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose destinate ad un pubblico servizio e con violenza sulle cose consistita nella effrazione delle viti di fissaggio e dei "tenoni" del misuratore matr. 00409631 e nella manomissione dello stesso in modo da determinare un abbattimento di circa il 74,22% nella misurazione dei valori di energia elettrica erogata in favore della propria abitazione.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Aiello, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo VAL denuncia erronea applicazione degli artt. 359, 360 e 364 cod.proc.pen. poiché gli accertamenti del contatore sarebbero stati compiuti da operatori dell'ENEL, dunque dalla persona offesa dal reato, in sua assenza, senza rispettare le garanzie contemplate per gli accertamenti irripetibili dall'art. 360 cod.proc.pen. Inoltre, il contatore sequestrato sarebbe stato poi affidato alla stessa ENEL che avrebbe proceduto in autonomia ad ulteriori accertamenti, senza che venisse nominato nella fase delle indagini preliminari un consulente tecnico indipendente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 405 cod.proc.pen. in quanto, in mancanza di una perizia sul contatore, la sua penale responsabilità sarebbe rimasta indimostrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente

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