Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 06853
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Testo completo
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21190/2017 R.G. proposto da: Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. M L C dell’Avvocatura Regionale, el.dom.to in Roma, Via Poli 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza Regione Campania;
-parte ricorrente -
contro
Tamoil Italia spa, con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppa M T L e G F L di Milano, nonché dall’avv. M T di Roma, presso il cui studio è el.dom.to in Via Barberini 47, come da procura speciale in atti;
-parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1141/23/17 del 13/2/2017;
Udita la relazione svolta dal Consigliere G M S;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza dell’unico motivo di ricorso (Cass.n. 22707/20). Uditi i difensori delle parti nella pubblica udienza odierna.
Fatti di causa
. § 1. La Regione Campania propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi due avvisi di accertamento notificati alla Tamoil Italia (titolare di impianto di distribuzione in Sala Consilina) per il pagamento (anni 2004 e 2005) di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) ex art.17 d.lgs. 398/90 ed art.3 Legge Regionale Campania n.28/03 (successivamente modificata con LLRR nn. 8/04 e 15/05), con relative sanzioni. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la Regione Campania era decaduta dalla potestà di imposizione, dal momento che gli avvisi di accertamento in questione erano stati notificati (5 luglio 2013) ben oltre il termine quinquennale di decadenza;
- in particolare, la Regione non poteva far decorrere tale termine dalla data (15 marzo 2013) nella quale era venuta a conoscenza della debenza della maggiore imposta (come da informativa pervenutale dall'Ufficio delle Dogane che aveva operato una verifica ai fini delle accise), posto che a quella data il credito tributario per gli anni 2004 e 2005 era già estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 15 d.lgs 504/95 (TU Accise);
- né erano ascrivibili alla società contribuente comportamenti omissivi colpevoli atti ad ostacolare l'attività di accertamento, risultando anzi che essa aveva regolarmente presentato, per le due annualità, le dovute dichiarazioni;
- neppure era applicabile alla fattispecie quanto stabilito da Cass.n. 27670/13, relativo ad una diversa fattispecie di dichiarazione fraudolenta sulla destinazione ad uso industriale del carburante. Tamoil Italia siè costituita con controricorso nel quale ha riproposto, per il denegato caso di accoglimento del ricorso avversario, le contestazioni tutte già mosse in punto non debenza delle sanzioni. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la Regione lamenta « violazione dell'articolo 360 n.5) cod.proc.civ. con riferimento all'articolo 3 LR Campania n.28/03 e s.m. e art. 15 d.lgs. 504/95 » Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato (né, conseguentemente, adeguatamente motivato sul punto) il fatto (mai contestato ex adverso) che la debenza della maggiore imposta regionale sulla benzina 2004-2005 derivava dal divario tra i litri di carburante dichiarati alla Agenzia delle Dogane ai fini delle accise (rispettivamente 363.020 e 310.073) e quelli per lo stesso periodo dichiarati alla Regione ai fini Irba (355.989 e 279.549), e che di tale divario la Regione era venuta a conoscenza soltanto il 15.3.2013, dopo che l'agenzia delle Dogane, ripetutamente sollecitata, le aveva inoltrato le dichiarazioni presentate dalla contribuente. Al tempo stesso, la divergenza di dichiarazione integrava di per sé un comportamento di tipo
-parte ricorrente -
contro
Tamoil Italia spa, con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppa M T L e G F L di Milano, nonché dall’avv. M T di Roma, presso il cui studio è el.dom.to in Via Barberini 47, come da procura speciale in atti;
-parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1141/23/17 del 13/2/2017;
Udita la relazione svolta dal Consigliere G M S;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza dell’unico motivo di ricorso (Cass.n. 22707/20). Uditi i difensori delle parti nella pubblica udienza odierna.
Fatti di causa
. § 1. La Regione Campania propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi due avvisi di accertamento notificati alla Tamoil Italia (titolare di impianto di distribuzione in Sala Consilina) per il pagamento (anni 2004 e 2005) di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) ex art.17 d.lgs. 398/90 ed art.3 Legge Regionale Campania n.28/03 (successivamente modificata con LLRR nn. 8/04 e 15/05), con relative sanzioni. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la Regione Campania era decaduta dalla potestà di imposizione, dal momento che gli avvisi di accertamento in questione erano stati notificati (5 luglio 2013) ben oltre il termine quinquennale di decadenza;
- in particolare, la Regione non poteva far decorrere tale termine dalla data (15 marzo 2013) nella quale era venuta a conoscenza della debenza della maggiore imposta (come da informativa pervenutale dall'Ufficio delle Dogane che aveva operato una verifica ai fini delle accise), posto che a quella data il credito tributario per gli anni 2004 e 2005 era già estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 15 d.lgs 504/95 (TU Accise);
- né erano ascrivibili alla società contribuente comportamenti omissivi colpevoli atti ad ostacolare l'attività di accertamento, risultando anzi che essa aveva regolarmente presentato, per le due annualità, le dovute dichiarazioni;
- neppure era applicabile alla fattispecie quanto stabilito da Cass.n. 27670/13, relativo ad una diversa fattispecie di dichiarazione fraudolenta sulla destinazione ad uso industriale del carburante. Tamoil Italia siè costituita con controricorso nel quale ha riproposto, per il denegato caso di accoglimento del ricorso avversario, le contestazioni tutte già mosse in punto non debenza delle sanzioni. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la Regione lamenta « violazione dell'articolo 360 n.5) cod.proc.civ. con riferimento all'articolo 3 LR Campania n.28/03 e s.m. e art. 15 d.lgs. 504/95 » Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato (né, conseguentemente, adeguatamente motivato sul punto) il fatto (mai contestato ex adverso) che la debenza della maggiore imposta regionale sulla benzina 2004-2005 derivava dal divario tra i litri di carburante dichiarati alla Agenzia delle Dogane ai fini delle accise (rispettivamente 363.020 e 310.073) e quelli per lo stesso periodo dichiarati alla Regione ai fini Irba (355.989 e 279.549), e che di tale divario la Regione era venuta a conoscenza soltanto il 15.3.2013, dopo che l'agenzia delle Dogane, ripetutamente sollecitata, le aveva inoltrato le dichiarazioni presentate dalla contribuente. Al tempo stesso, la divergenza di dichiarazione integrava di per sé un comportamento di tipo
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