Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 06853

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 06853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06853
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21190/2017 R.G. proposto da: Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. M L C dell’Avvocatura Regionale, el.dom.to in Roma, Via Poli 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza Regione Campania;
-parte ricorrente -

contro

Tamoil Italia spa, con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppa M T L e G F L di Milano, nonché dall’avv. M T di Roma, presso il cui studio è el.dom.to in Via Barberini 47, come da procura speciale in atti;
-parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1141/23/17 del 13/2/2017;
Udita la relazione svolta dal Consigliere G M S;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza dell’unico motivo di ricorso (Cass.n. 22707/20). Uditi i difensori delle parti nella pubblica udienza odierna.

Fatti di causa

. § 1. La Regione Campania propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi due avvisi di accertamento notificati alla Tamoil Italia (titolare di impianto di distribuzione in Sala Consilina) per il pagamento (anni 2004 e 2005) di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) ex art.17 d.lgs. 398/90 ed art.3 Legge Regionale Campania n.28/03 (successivamente modificata con LLRR nn. 8/04 e 15/05), con relative sanzioni. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la Regione Campania era decaduta dalla potestà di imposizione, dal momento che gli avvisi di accertamento in questione erano stati notificati (5 luglio 2013) ben oltre il termine quinquennale di decadenza;
- in particolare, la Regione non poteva far decorrere tale termine dalla data (15 marzo 2013) nella quale era venuta a conoscenza della debenza della maggiore imposta (come da informativa pervenutale dall'Ufficio delle Dogane che aveva operato una verifica ai fini delle accise), posto che a quella data il credito tributario per gli anni 2004 e 2005 era già estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 15 d.lgs 504/95 (

TU

Accise);
- né erano ascrivibili alla società contribuente comportamenti omissivi colpevoli atti ad ostacolare l'attività di accertamento, risultando anzi che essa aveva regolarmente presentato, per le due annualità, le dovute dichiarazioni;
- neppure era applicabile alla fattispecie quanto stabilito da Cass.n. 27670/13, relativo ad una diversa fattispecie di dichiarazione fraudolenta sulla destinazione ad uso industriale del carburante. Tamoil Italia siè costituita con controricorso nel quale ha riproposto, per il denegato caso di accoglimento del ricorso avversario, le contestazioni tutte già mosse in punto non debenza delle sanzioni. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la Regione lamenta « violazione dell'articolo 360 n.5) cod.proc.civ. con riferimento all'articolo 3

LR

Campania n.28/03 e s.m. e art. 15 d.lgs. 504/95 » Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato (né, conseguentemente, adeguatamente motivato sul punto) il fatto (mai contestato ex adverso) che la debenza della maggiore imposta regionale sulla benzina 2004-2005 derivava dal divario tra i litri di carburante dichiarati alla Agenzia delle Dogane ai fini delle accise (rispettivamente 363.020 e 310.073) e quelli per lo stesso periodo dichiarati alla Regione ai fini Irba (355.989 e 279.549), e che di tale divario la Regione era venuta a conoscenza soltanto il 15.3.2013, dopo che l'agenzia delle Dogane, ripetutamente sollecitata, le aveva inoltrato le dichiarazioni presentate dalla contribuente. Al tempo stesso, la divergenza di dichiarazione integrava di per sé un comportamento di tipo omissivo legittimante la decorrenza del termine di accertamento dalla sua venuta a conoscenza, ex art. 15 d.lgs. 504/92 cit. nella formulazione vigente ratione temporis. § 3.1Il ricorso della Regione non può trovare accoglimento, e ciò per una ragione radicale ed assorbente, relativa alla sopravvenuta abolizione del tributo in questione in considerazione della sua già affermata incompatibilità con il diritto UE. La Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, nell’ art. 1, paragrafo 2, dispone: «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta;
sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.» Ai sensi della disposizione in esame, ripresa dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n.92/12, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, ma a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto;
e ciò per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta stessa. Le due condizioni (finalità specifiche e rispondenza alla disciplina accise ed Iva) hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi. In particolare, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una ‘finalità specifica’ ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio e di entrata (v., tra le altre, CGUE, 7 febbraio 2022, causa C- 460/21, Vapo Atlantic SA: v. punti 19 e ss.;
CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: v. punti 27 e ss.;
CGUE, 25 luglio 2018, causa C 103/17, La Messer France SAS, già Praxair: v. punti 34 e ss.). Orbene, in questo contesto normativo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è specificamente intervenuta – in ordine al tributo qui dedotto, l’IRBA - con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20 citata. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118. La CGUE ha stabilito che: - « anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 pr evede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano «finalità specifiche» e che siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta »;
- “siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l’imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel Retail, C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) (…) - « in assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Stato il Fuel Retail, C ‑ 553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata) (…) »;
- « alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali. » § 3.2 L’ordinamento nazionale, ancor prima che l’incompatibilità del tributo con il diritto UE venisse così formalmente sancita –ed anche al fine di impedire ulteriori conseguenze di una procedura di infrazione già intrapresa nel luglio 2018, per questo titolo, dalla Commissione Europea contro lo Stato –era intervenuto per abolire l’imposta. In particolare, l’art. 1, commi 628-630 della l. bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), così dispone: « L’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati » Si aggiunge (co. 628) che: « Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte ». Le Regioni a statuto ordinario (co. 629) dovevano adeguare la propria normativa provvedendo a loro volta alla soppressione dell’imposta in esame;
soppressione che, per quanto concerne la Regione Campania, è in effetti avvenuta - a decorrere dal periodo di imposta 2021 - con Legge Regionale 23 dicembre 2020 n. 31, art. 2. § 3.3 Ora, è vero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo da parte della l. 178/20 e che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere ‘salva’ nei suoi effetti obbligatori. E tuttavia l’accertata incompatibilità dell’imposta con il diritto UE, secondo quanto si è già osservato, esclude che questa clausola di salvezza possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo – appunto per le predette considerazioni di incompatibilità –dall’Ordinamento nazionale. Sicchè, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, deve questo giudice nazionale disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa. Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata legge regionale Campania che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validità ed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totale contrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce cit.. Va del resto ancora osservato come l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data pregiudizialmente dalla CGUE nell'esercizio della competenza ad essa attribuita « chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore »;
con la conseguenza che, proprio per la sua portata interpretativa- dichiarativa, essa produce effetti normalmente retroattivi sui rapporti ancora aperti e sub judice, in modo tale che « la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma » (CGUE sent. 27. 3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79). § 4.Indipendentemente dal problema costituito dal regime di prescrizione o decadenza qui applicabile, il ricorso va quindi rigettato per l’avvenuta abolizione del tributo sul quale la pretesa regionale si basa. Alla luce dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato conto, per giunta caratterizzata da elementi sopravvenuti in corso di causa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
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