Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13260
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTOLINI RICCARDO nato a ANDRIA il 01/10/1992 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D D;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo í'e- r3-4)- RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di A R ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza del tribunale di Trani, riconosciuta la diminuente del rito abbreviato, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come dal primo Giudice riqualificata l'originaria imputazione. 2. Solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen. e dell'art. 25 Cost. L'omessa notifica del decreto di giudizio immediato, così come la mera rinnovazione della notificazione nel corso della prima udienza dibattimentale, costituiscono violazione delle regole che governano la progressione processuale che ha generato una lesione del diritto di difesa, integrante una nullità e violato il principio del giudice naturale - nel caso di specie, il Giudice dell'udienza preliminare - precostituito per legge ex art 25 Cost.
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