Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 10118

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 10118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10118
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 32967-2019 proposto da: CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA

26, presso lo studio dell'avvocato D J, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
-ricorrente/controricorrente al ricorso incidentale -

contro

S I, rappresentato e difeso dall’avvocato M D P, giusta procura speciale in atti -controricorrente/ricorrente incidentale - nonchè

contro

Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -2- PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
-intimato - avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositatoil 02/09/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. D P;
lette le conclusioni del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha reiterato le osservazioni già depositate dalla Procura Generale in data 25 ottobre 2021, concludendo per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con delibera n. 67 del 23.06.2014, l’Ordine Regionale dei Geologi della Calabria comminava al Dott. I S, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia, la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo pari a 40 giorni dall’esercizio della professione, per violazione degli artt. 4 (“Comportamento”), 27 (“Osservanza dei provvedimenti”) e 32 (“Azione contro collega”) del codice deontologico.

2. Il dott. S proponeva ricorso avverso questa delibera e tutti gli atti presupposti dinanzi al Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che respingeva il ricorso con deliberazione n. 6/2015 del 28.04.2015. 3. Impugnava quindi questo provvedimento dinanzi al Tribunale di Catanzaro, deducendo l’esistenza di una serie di irregolarità e d i illegittimità nell’adozione della delibera disciplinare. Con decreto n. 540 del 2016 il Tribunale adito, nella Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -3- contumacia del convenuto, rigettava integralmente il ricorso proposto.

4. Avverso tale decreto il dott. S proponeva ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 5° della legge n. 339/1990 dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro.Il CNG si costituiva in giudizio per l’udienza fissata in camera di consiglio.

5. Con decreto n. 5365/2019 del 2.09.2019, la Corte territoriale dichiarava nulle la deliberazione del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Geologi n. 6/2015 del 28.04.2015 e la delibera dell’Ordine Regionale dei Geologi della Calabria n. 67/2014 del 23.06.2014. La Corte d’Appello riteneva fondato (tra i diciassette proposti) un solo motivo di impugnazione proposto dal dott. S, ossia quello volto a censura re la mancanza di notificazione o comunicazione di un preciso atto di incolpazione: il difetto di tale contestazione e di comunicazione delle delibere preliminari di apertura del procedimento disciplinare, causa di incertezza e di imprecisione sulle incolpazioni contestate, sono stati ritenuti atti a rendereinvalido il procedimento sanzionatorio per violazione del principio del contradditorio e lesione del diritto di difesa.

5. Nei confronti di tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad unico motivo, il Consiglio Nazionale dei Geologi.

6. Il dott. I S ha proposto controricorso , chiedendo la dichiarazione di inammissibilità in via preliminare e nel merito l’infondatezza del gravame ed ha avanza to ricorso incidentalecondizionato affidato a due motivi.

7. Il CNG ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 36987/2021, pronunciata alla udienza camerale del 11.11.2021, questa Sezione, rilevata Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -4- la pendenza avanti a questo stesso Giudicedi altro procedimento tra le stesse parti, iscritto al R.G.N. 2622/2021, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l'eventuale trattazione congiunta dei due ricorsi, considerata la possibile sussistenza di ragioni di opportunità che la giustificavano.

9. Nei termini di rito prima della udienza camerale del giorno 11.11.2021, il controricorrente ha depositato memoria difensiva. 10. Fissata all’udienza pubblica del 28 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consigliosenza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Con l’unico motivo di ricorso i l Consiglio Nazionale dei Geologi deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge 25 luglio 1966 n. 616, recante “ Norme integrative per l’applicazione della Legge 3 febbraio 1963 n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo”, che disciplina lo sv olgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti iscritti agli ordini territoriali, in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe erroneamente interpretato l’art. 15 de lla legge sopra citata, ritenendo che al controricorrente non sia stato notificato un vero e proprio atto di incolpazione, tale non potendo ritenersi l’atto del 13.11.2003. In particolare, secondo la Corte distrettuale, al geologo non sarebbe stato trasmesso l’estratto del verbale della seduta dell’Ordine Regionale dei Geologi della Calabriadel 30.10.2013, nella quale veniva adottata la decisione di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare.Ma il Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -5- dettato normativo non prescrive l’obbligo di trasmettere all’incolpato la delibera dell’Ordine di avviare il procedimento disciplinare: all’incolpato deve essere trasmessa “l’accusa mossagli”,vale a dire l’atto recante l’indicazione delle condotte addebitategli e dalle quali l’incolpato è chiamato a difendersi, e non già l’estratto del verbale della seduta della riunione dell’Ordine, che alcun rilievo concreto può avere per l’incolpato. La decisione di avviare l’azione disciplinare costituisce infatti, secondo il ricorrente, un atto endoproced imentale interno, avente natura prodromica e presupposta rispetto all’instaurazione del procedimento processuale. 2.- Il dott. I S ha resistito con controricorso , eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente principale ai sensi dell'art. 6 comma 8 della legge n. 339/90 e ha proposto ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a due motivi, con i quali ha lamentato: a)la violazione falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 legge n. 339/90, recante “Norme integrative per l’applicazione della Legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo” (NDR: in realtà, la legge disciplina il “Decentramento dell’Ordine nazionale dei geologi”) in relazione all’art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c. , per avere la Corte ritenuto erroneamente la competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine della Calabria in luogo del Consiglio dell’Ordine della Sicilia, considerando non applica bile alla delibera n. 185/2013 il principio dell’art. 113 c.p.c.;
b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 4 legge 339/90, per avere il decreto erroneamente ritenuto assorbito il motivo di cui al n.14 del ricorso concernente la contestazione del merito delle decisioni degli Ordini Regionali della Sicilia e dellaCalabria. Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -6- 3. Nel controricorso depositato per resistere al ricorso incidentale condizionato, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha contestato l ’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Consiglio Nazionale dei Geologi, che già il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto infondata, e ha conclu so per l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso incidentale. 4.- Preliminarme nte va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente principale avanzata dal controricorrente, secondo il quale il CNG non avrebbe legittimazione attiva per ricorrere in Cassazione avverso i decreti della Corte di Appello che si pronunciano negativamente sulle decisioni del CNG pronunciate a loro volta sui ricorsi amministrativi degli interessati contro le decisioni degli Ordini Regionali. Pertanto, il ricorso principale del CNG andrebbe dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la nozione di parte nel procedimento va inquadrata con riferimento agli interessi concretamente tutelati ed il CNG, in materia di giustizia disciplinare, è un giudice speciale e come tale non può essere soggetto interessato nei giudizi di legittimità sui ricorsi per Cassazione. A volere superare la contestazione del ricorrente nel controricorso al ricorso incidentale, che eccepisce il difetto di interesse del dott. S in quanto parte vittoriosa nel grado e la mancata proposizione di ricorso incidentale sul punto, in quanto trattasi di questione che può essere sollevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. n. 2951/2016), l’eccezione di difetto di legittimazione si presenta comunque priva di pregio. Come affermato da Cass. n. 568/2004, nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della legge 12 novembre 1990, Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -7- n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso Consiglio nazionale adottata. Superando, alla stregua di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata l'uso del termine “interessato” al singolare contenuto che compare nelcomma quinto dell’art . 6 della L. n. 339/1990 , che parrebbe limitare al solo iscritto la facoltà di impugnare , la decisione ha confermato che l'Ordine è parte necessaria anche nella fase giurisdizionale che segue alla fase amministrativa (proposta prima davanti al Consiglio Regionale dell'Ordine, poi davanti al Consiglio Nazionale dell'Ordine) e ha precisato che il fondamento normativo di questo riconoscimento “va rinvenuto nell'art. 24 Cost. e nell'art. 101 Cost. quanto alla natura di parte necessaria e nell'art. 3 Cost. quanto alla legittimazione a ricorrere per Cassazione” ( in precedenza, sulla legittimazione dell’Ordine dei Geologi, attraverso il Consiglio Nazionale, si era espressaCass. n. 15698/2002). Di nessun pregio si presenta il richiamo (contenuto nella memoria difensiva del controricorrente) a Cass. S.U. n. 16993/2017, che riguarda il Consiglio Nazionale Forense, il quale – a differenza del CNG - è un giudice speciale, che non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze. 5.- Passando all’esame del ricorso principale , ritiene questo Collegio che l’unico motivo di doglianza sia fondato e meriti accoglimento. Occorre premettere che l’art.15 comma 2 della L. n. 616/66 prevede che“nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica al l'incolpato dell'accusa mossagli , con l’invito a Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -8- presentare in un termine non inferiore a 10 giorni documenti o memorie difensive”. In linea con le regole generali che presidiano la correttezza dell’iter di irrogazione del provvedimento disciplinare, la norma intende garantire all’incolpato la previa conoscenza delle contestazioni mosse, al fine di consentirgli l’esercizio del dirittodi difesa. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la nota n. 1934/2013 del 13/11/2013 comunicata a mezzo pec al dott. S dall’Ordine dei Geologi della Calabria non conterrebbe una contestazione precisa di addebiti, recando in allegato la richiesta dell'Ordine dei Geologi della Sicilia del 10/05/2013 di apertura di un procedimento disciplinare a carico dello S stesso, contenente “la descrizione di una serie di condotte tenute tra il novembre del 2011 e il febbraio del 2013, alcune delle quali ipoteticamente illecite … senza tuttavia che tale atto, per quanto allegato alla nota del 13.11.2013, possa surrogare un vero e proprio atto di incolpazione, che, per sua natura per garantire il diritto di difesa deve indicare in maniera chiara precisa e non equivoca le specifiche condotte che si intende contestare all'incolpato come illecito di rilievo disciplinare”. Non vi sarebbe inoltre prova che siastatanotificata o comunicat a allo S la delibera dell'Ordine dei Geologi della Calabria n. 149 del 2013, con la quale si contestava come illecito disciplinare una singola condotta dello S tenuta il 13/03/2013. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con riferimento agli addebiti disciplinari, che “la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito e l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -9- rilievo all'"iter" del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di discolparsi”. In questi termini, richiamando Cass. S.U. 17827/2007, si è espressa ad es. Cass. n. 11608/2011, la quale ha precisato che “in effetti, ai fini della tutela del contraddittorio, è sufficiente che la comunicazione dell'incolpazione consenta al professionista di approntare una difesa in modo efficace senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari (cfr. Sez. Un. n. 11780/92)”.(Cass. n. 22535/2006), così da escludere “il sospetto di un arbitrario esercizio dell’azione disciplinare” (Cass. Sez. Un. n. 22624/2010). Nella situazione in esame non sussistono né l ’equivocità né la genericità della contestazione evidenziate dalla Corte territoriale e poste da questo giudice a fondamento dell’asserita lesione del principio del contradditorio e della violazione del diritto di difesa. Manca l’equivocità causata dalla diversità della contestazione di cui alladelibera n. 149 del 2013 dell' O rdine dei G eologi della Calabria, con la quale si contestava una sola condotta, perché questa non risultainviata (“non vi è prova che tale delibera o il suo estratto siano stati notificatio comunicati allo S”) e ciò esclude in radice la dedotta equivocità delle contestazioni, in quanto ciò che rileva è quello che è stato trasmesso all'incolpato, ossia, come si legge nel decreto impugnato, la contestazione “di tutte le condotte indicate nella richiesta del 10.5.2013 di apertura di un procedimento disciplinare proveniente dall'Ordine dei Geologi della Sicilia”. Il riferimento alcarattere solo “ipoteticamente illecito” delle condotte descritte nella contestazione dell’Ordine dei Geologi della Sicilia, lungi dal costituire un connotato di genericità della Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -10- contestazione,si giust ifica perché l'accertamento dell ’ illiceità è appannaggio degli organi disciplinari e di quelli giudiziali. Secondo quanto sostenuto anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni rese per l’udienza pubblica del giorno 11.11.2121 e confermate dal P.M. per la odierna udienza, ”non si comprende cosa altro dovesse ricevere lo S e dove possa emergere nel caso in esame la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”, contenendo l’atto di incolpazione la notizia dell’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’iscritto con la descrizione di una serie di condotte tenute in un preciso arco di tempo (tra il novembre 2011 e il febbraio 2013);
elementi tutti idonei a circostanziare le condotte. 6.-Il ricorso incidentale va invece rigettato. 6.1.- Il primo motivo è destituito di fonda mento . Con esso lo S censura - esattamente negli stessi termini già proposti in ricorso e respinti dal decreto impugnato - la ritenuta inapplicabilità del principio iura novit curia ai sensi dell'art. 113 c .p.c. relativamente alla C ircolare del C onsiglio Nazionale dei Geologi n.185 del 17/11/2003, che ha individuato nel Consiglio dell’Ordine della Calabria l'organo competente a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine regionale o nei confronti di un iscritto all’ordine della Regione Sicilia. A dire del ricorrente,se non è applicabile il principio dell’art.113 c.p.c., la circolare andava disattes a e l’Ordine Regionale della Calabria rimaneva in competente a procedere nei suoi confronti, o , al contrario, la stessa andava correttamente applicata, con declaratoria di incompetenza territoriale dell'Ordine Regionale della Sicilia, in quanto la segnalazione nel caso di specie proviene non da un solo consigliere del Consiglio Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -11- dell’Ordine della Sicilia (unico caso in cui la circolare potrebbe applicarsi), ma d’ufficio da tutto il Consiglio dell’Ordine della Regione Sicilia. Anzitutto va rilevato che il mezzo di ricorso si appunta su una motivazione aggiuntiva, resa ad abundantiam, come comprova l’incipit del decreto ( “ Ad ogni modo …”) (tra l’altro in piena conformità con iprecedenti di questo Giudice che hanno escluso l’applicazione del principio "iura novit curia"ai provvedimenti di natura amministrativa: tra altre Cass. n. 15065/2014 ) . Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse(v., di recente, Cass. n. 18429/2022). Comunque,la motivazione nel merito della Corte di appello appareimmune da censure, posto che la stessa ha richiamato l’iterdella Circolare, emanata – in osservanza, deve aggiungersi, del parere del 7 ottobre 2003 del Ministero della Giustizia –allo scopo di colmare, in via analogica, una lacuna normativa della legge professionale dei geologi in materia di competenza territoriale,ritenendo che nessuna violazione di legge né alcun difetto di attribuzione o di competenza sia dato ravvisare nel caso in esame. La tesi sostenuta dal dott. S è manifestamente illogica, poiché prospetta una impropria e sostanziale disapplicazione della circolare, che dovrebbe impedire lo spostamento dinanzi all’organo competente proprio nel caso in cui sia l’intero organoa segnalare il comportamento illecito, né a sostegno della stessa può invocarsi quanto argomentato nella Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -12- memoria difensiva depositata per l’udienza dell’11.11.2021. A questa memoria sono anzitutto allegati nuovi documenti la cui produzione deve ritenersi in questa sede inammissibile ex art.372 c.p.c. (tra le tante:SU 2005/28505;
Cass. n. 5123/2005) e comunque il contenuto della stessa non vale ad illustrare il motivo di gravame , incentrandosi le deduzioni ivi svolte esclusivamente sulla questione dell’applicabilità della norma di garanzia regionale, con lo spostamento di sede dall’OR Sicilia all’OR Calabria. 7.-Con il secondo mezzo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, Legge n. 339/90, in relazione all’art 360 c. 1, n. 5 c.p.c., contestando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto assorbito il motivo di reclamo di cui al n. 14 ed ha dunque omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato il fatto che il ricorrente non aveva contestato nel merito gli addebiti disciplinari mossigli, in particolare l’addebito di ‘interruzione di pubblico servizio’: di contro all’affermazione che lo stesso si sarebbe limitato a lamentare in modo generico e non provato che l’addebito avrebbe dovuto essere imputato ai responsabili addetti agli uffici dell’Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia si pongono le contestazioni avanzate dal dott. S. Il motivo è inammissibile in quanto volto a censurare una pronuncia di assorbimento che, per giurisprudenza costante di questa Corte, è chiaramente una “non pronuncia”, tale per cui la parte vittoriosa nel giudizio di merito, non essendovi alcun rigetto implicito, in caso di accoglimento del ricorso principale può riproporre la questione davanti al giudice delrinvio ( cfr., ex plurimus, Cass. n. 19503/2018;
Cass. n. 3796/2008). Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -13- 8. -Da tutto quanto esposto sopra consegue l’accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio allo stesso giudice– in diversa composizione - anche per le spese del presente giudizio. 9. - Stante il rigetto del ricorso incidentale, p uò darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdell’art. 13 DPR n. 115/2002, se dovuto.
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