Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/06/2006, n. 13025
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Il premio supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie. (Nella specie, la S.C., risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso il calcolo del premio supplementare sulla parte di retribuzione dovuta per i periodi di assenza).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigete pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'Avvocatura Generale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati QUARANTA FRANCO, ADRIANA PIGNATARO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell'avvocato RICCI EMANUELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MANISCALCO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28/2002 del Tribunale di MODENA, depositata il 25/03/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2006 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli avvocati Franco QUARANTA, Emanuele RICCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. Industrie MI Cisa Cerdisa ha convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa dell'Istituto assicuratore, che aveva contestato alla società il mancato computo, ai fini del calcolo del premio supplementare per il rischio silicosi, afferente al periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti esposti al rischio silicotigeno per i periodi di ferie, assenza per malattia e congedo straordinario.
Il giudice adito ha accolto la domanda della società ricorrente, con decisione confermata dal Tribunale di Modena con la sentenza oggi impugnata. Ad avviso del giudice dell'appello, la norma dettata dal D.M. 20 giugno 1988, art. 1 per la determinazione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 154, del premio supplementare per la silicosi, contiene una regolamentazione particolare che esclude, dato il nesso tra premio e rischio concreto di lavorazione, il calcolo dello stesso anche sulla parte di retribuzione dovuta per i periodi di assenza.
Avverso tale sentenza l'I.N.A.I.L. propone ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo, al quale la S.p.a. Gruppo MI TI (nella quale si è fusa per incorporazione la società Industrie MI Cisa Cerdisa) resiste con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine a questo specifico profilo dei criteri di calcolo del premio in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'I.N.A.I.L. denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 29, 153 e 154 e del D.M. 20 giugno 1988, nonché difetto di
motivazione, sostenendo che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - il calcolo del premio supplementare per la silicosi è svincolato dalla durata dell'attività lavorativa nel periodo in cui il dipendente è stato addetto alla lavorazione morbigena.
Il motivo è fondato.
La disciplina in materia, dettata dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce (art. 153, comma 1) che "i datori di lavoro, che svolgono