Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2020, n. 17246

CASS
Sentenza
5 giugno 2020
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5 giugno 2020

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Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2020, n. 17246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17246
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 2000 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA 17246-20 In nome del Popolo Italiano IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIPA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott.ssa Maria Cristina D'Angelo QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. /2020 Francesca Morelli Edoardo De Gregorio UP- 19/02/2020 Paolo Micheli R.G.N. 30949/2019 Michele Romano Relatore -GI Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2017 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e corso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Pietro Pomanti che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29/11/2017 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato UC GI alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per avere cagionato a Di ED AR lesioni personali, guaribili in 25 giorni, colpendolo con calci e pugni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UC GI, Avv. Pietro Pomanti, deducendo tre motivi. Ch 2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che, oltre ad essere portatrice di interessi economici, in quanto costituita parte civile, risulta riscontrata dalle dichiarazioni delle testimoni MA e TO, che sono rispettivamente la compagna e la madre del Di ED, e quindi non disinteressati;
anche il riscontro fornito dal referto del medico non sarebbe sufficiente, non considerando altresì il certificato del PS attestante le lesioni subite dallo stesso UC quel giorno, ed il procedimento pendente nei confronti del Di ED per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 cod. pen.; la mancata valorizzazione di tali elementi avrebbe altresì violato il principio del ragionevole dubbio, non avendo la Corte di Appello considerato le ipotesi alternative emerse in dibattimento.

2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche in via putativa, essendo stato dedotto, con l'appello, che le lesioni erano riconducibili allo scontro fisico con il Di ED, ed alla conseguente

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