Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2020, n. 17246
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P G, nato a Roma il 22/08/1980 avverso la sentenza del 29/11/2017 della Co-te di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ?;
- -orso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore A P, che ha concluso chiedendo l'inammissibiiità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Pietro Pomar''i che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 29/11/2017 !a Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato P G alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per avere cagionato a D B rlhrzo lesioni personali, guaribili in 25 giorni, colpendolo con calci e pugni, 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorse per cassazione il difensore di P G, Avv. P P, ded ..-.
7-ndo tre motivi.
2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che, oltre ad essere po-tatrice di interessi economici, in quanto costituita parte civile, risulta risccrtrata dalle dichiarazioni delle testimoni M e M, che sono rispettivamente la compagna e la madre del D B, e quindi non disinteressati;
anche il riscontro fornito dal referto del medico non sarebbe sufficiente, non considerando altresì il certificato del PS attestante le lesioni subìte d3iln stesso P quel giorno, ed il procedimento pendente nei confronti del D B per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 cod. pen.;
la mancata valorizzazione di tali elementi avrebbe altresì violato il principio del ragionevole dubbio, non avendo la Corte di Appello considerato le ipotesi alternative e.rnrse in dibattimento.
2.2. Con un secondo motivo denuncia ia violazione di legge ed il vizio dì motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche in via putativa, essendo stato dedotto, con l'appello, che le lesioni erano riconducibili allo scontro ,',sico con il D B, ed alla conseguente necessità di difendersi.
2.3. Con un terzo motivo denuncia la vi)lazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.: lamenta una motivazione : :)parente, non avendo verificato la sussistenza
- -orso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore A P, che ha concluso chiedendo l'inammissibiiità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Pietro Pomar''i che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 29/11/2017 !a Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato P G alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per avere cagionato a D B rlhrzo lesioni personali, guaribili in 25 giorni, colpendolo con calci e pugni, 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorse per cassazione il difensore di P G, Avv. P P, ded ..-.
7-ndo tre motivi.
2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che, oltre ad essere po-tatrice di interessi economici, in quanto costituita parte civile, risulta risccrtrata dalle dichiarazioni delle testimoni M e M, che sono rispettivamente la compagna e la madre del D B, e quindi non disinteressati;
anche il riscontro fornito dal referto del medico non sarebbe sufficiente, non considerando altresì il certificato del PS attestante le lesioni subìte d3iln stesso P quel giorno, ed il procedimento pendente nei confronti del D B per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 cod. pen.;
la mancata valorizzazione di tali elementi avrebbe altresì violato il principio del ragionevole dubbio, non avendo la Corte di Appello considerato le ipotesi alternative e.rnrse in dibattimento.
2.2. Con un secondo motivo denuncia ia violazione di legge ed il vizio dì motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche in via putativa, essendo stato dedotto, con l'appello, che le lesioni erano riconducibili allo scontro ,',sico con il D B, ed alla conseguente necessità di difendersi.
2.3. Con un terzo motivo denuncia la vi)lazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.: lamenta una motivazione : :)parente, non avendo verificato la sussistenza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi