Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2023, n. 42845

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Sentenza
4 ottobre 2023
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4 ottobre 2023

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Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2023, n. 42845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42845
Data del deposito : 4 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ACK 42845-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1623/2023 Presidente - EMANUELE DI SALVO UP 04/10/2023- UGO BELLINI R.G.N. 4827/2023 Relatore GABRIELLA CAPPELLO DANIELA DAWAN BRUNO GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE dalla parte civile ID IL nato il [...] nel procedimento a carico di: TI OR nato a [...] il [...] inoltre: AZALEA PROMOTION SRL avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
uditi l'avv. Rino BATTOCLETTI del foro di UDINE, per la parte civile ID IL, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale;
l'avv. Lorenzo PRESOT del foro di Gorizia, in sostituzione dell'avvocato Caterina BELLETTI, giusta nomina ai sensi dell'art. 102 c.p.p., per il responsabile civile AZALEA PROMOTION SRL, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza;
l'avv. Riccardo CATTARINI del foro di GORIZIA per TI OR, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città, con la quale TI OR era stato condannato alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G) della rubrica (trattasi di un disastro colposo da crollo della struttura in metallo ground support, un omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, ai danni di IN AN, lavoratore assunto dalla "Cooperativa On Stage" in forza di contratto di collaborazione coordinata occasionale, mentre questi era intento in mansioni di facchinaggio in zona sottostante detto ground support, e di più reati di lesioni colpose, parimenti aggravate, in danno di altrettante persone offese con le stesse mansioni del lavoratore deceduto) ha assolto l'imputato, al quale quei reati erano stati contestati nella qualità di legale rappresentante di AZALEA Promotion s.r.l., società organizzatrice dello spettacolo, committente dell'opera in forza di contratto di appalto stipulato con Stage System s.r.l., incaricata della fornitura e posa in opera del ground support.

2. I fatti oggetto del presente processo sono avvenuti il 12 dicembre 2011 presso il palazzetto dello sport di Trieste, in occasione dell'allestimento del palcoscenico per un concerto dell'artista Jovanotti. Premesso che residuano a giudizio, quanto agli effetti penali, i soli reati di disastro colposo e omicidio colposo, i restanti essendo già stati dichiarati estinti per prescrizione, la vicenda all'esame riguarda, per l'appunto, il crollo di una struttura metallica, denominata ground support, evento che si è definitivamente accertato esser stato conseguenza di un errore di calcolo nella progettazione da parte del progettista, ing. Andrea MO, già condannato. L'attenzione, nella specifica sede, è pertanto concentrata sul ruolo di committente rivestito dall'imputato, qualifica anch'essa non contestata e, segnatamente, sugli obblighi che gravano, in base alla normativa antinfortunistica, su tale particolare figura. I giudici del doppio grado hanno ritenuto che la posizione del TI discendesse dal contratto di appalto stipulato tra la società dal medesimo rappresentata e la Stage System s.r.l., la quale, a sua volta, aveva nominato il tecnico al quale è stato addebitato l'errore di calcolo, causa dell'evento. Hanno ritenuto, senza che consti impugnazione sul punto, che nella specie trova applicazione la normativa antinfortunistica;
che l'obbligo del committente di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, normativamente posto dall'art. 90, d. lgs. n. 81/2008, era stato acquisito anche contrattualmente, in base all'accordo stipulato dalla AZALEA con la TRIDENT Management s.r.l. produttrice del tour dell'artista; che non fosse scriminante l'allegata ignoranza dell'imputato circa la necessità di procedere alla nomina del coordinatore. 2 of Posti tali punti fermi, la condotta omissiva contestata all'imputato nella qualità di committente (vale a dire, l'omessa nomina del coordinatore), è stata esaminata dalla Corte del merito alla stregua di una sequenza causale, nella quale la verifica in termini predittivi ha riguardato il coordinatore (e non il committente, la cui responsabilità sarebbe per così dire mediata dalla figura del garante non nominato), onde accertare la idoneità di un suo intervento a scongiurare gli eventi offensivi dell'integrità fisica dei lavoratori coinvolti nel sinistro. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è, dunque, passata attraverso l'accertamento di una doppia omissione: quella direttamente attribuita al committente e la seconda riferibile al coordinatore, quest'ultima solo virtuale, imputabile al committente in ragione della prima. Tale impostazione ha determinato, come ovvia conseguenza, che il giudizio controfattuale si è incentrato sul ruolo del coordinatore e sui suoi poteri inibitori, onde verificare sul piano logico il necessario collegamento etiologico tra l'omissione del committente e l'evento. Con la conseguenza che l'attenzione dei giudici del merito si è incentrata sulla verifica dell'obbligo d'intervento del coordinatore.

2.1. Ed sul punto specifico che la Corte territoriale ha dissentito rispetto al primo giudice. I giudici d'appello hanno affermato che al coordinatore non spetta un controllo generale sulle lavorazioni, richiamando il concetto di concretizzazione del rischio per spiegare che l'evento è imputabile al soggetto solo ove rappresenti, per l'appunto, la concretizzazione di quel rischio specifico, mentre, ove il fatto attribuito all'imputato consista in una condotta estranea all'area di rischio coperta dalla posizione di garanzia, la sua inerzia, anche ove naturalisticamente accertata, non può produrre responsabilità, difettando la violazione di uno specifico obbligo di attivarsi. Fatta tale premessa, la Corte d'appello ha ritenuto quantomeno dubbio che, tra i compiti del coordinatore, rientrasse quello di vigilare sull'innalzamento della struttura crollata, egli avendo solo compiti di alta vigilanza, inerenti alla generale configurazione delle lavorazioni che comportano un rischio interferenziale, ma non anche quelli di un puntuale controllo delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, fatto salvo l'obbligo di cui all'art. 92, lett. f), d. lgs. n. 81/2008, di adeguare il POS in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. In altri termini, la Corte ha ritenuto che il coordinatore nella fase dell'esecuzione non possa essere considerato un controllore del datore di lavoro, ma il gestore di un rischio diverso, per l'appunto quello interferenziale, cosicché può esser chiamato a rispondere solo di infortuni che siano riconducibili a carenze organizzative generali di immediata percepibilità. Inoltre, giudici del gravame hanno ritenuto che il rischio interferenziale introduca un pericolo nuovo, ulteriore rispetto a quello connesso alla singola lavorazione svolta da ciascuna impresa, l'area di rischio gestita essendo ben distinta rispetto a quella gestita dal datore di lavoro. 3 Nel caso all'esame, muovendo da tali coordinate giuridiche, il giudice d'appello ha ritenuto che il rischio evoluto nella produzione dell'evento concernesse la fase del montaggio della struttura metallica che competeva a un soggetto specifico (la Stage System s.r.l.) ed escluso che il pericolo inerente al montaggio e alla solidità statica della struttura fosse riconducibile all'area di rischio astrattamente riconducibile al coordinatore. Le cause del crollo sono state ravvisate nell'errore del progettista e nella mancata fornitura, da parte del datore di lavoro, di un componente previsto nel manuale d'uso dell'opera. In entrambi i casi, il rischio, secondo il decidente, era inerente alla fase della fornitura e del montaggio della struttura, attività che presuppongono competenze specifiche e i relativi rischi sarebbero stati diversi rispetto a quelli derivanti dalla compresenza sul luogo di lavoro di più imprese. Sotto altro profilo, poi, ha ritenuto che l'errore di calcolo nel progetto rappresentasse un vizio occulto, nel senso che solo un tecnico avrebbe potuto rilevarlo, i segnali di pericolo essendosi verificati dopo l'innalzamento della struttura e durante la fase del suo allestimento. Solo in questa fase, la comparsa della c.d. freccia, aveva determinato l'allertamento del progettista che, però, aveva ritenuto il fenomeno normale e invitato a proseguire il lavoro. Infine, pur riconoscendo che il coordinatore ha l'obbligo di adeguare il POS all'evoluzione dei lavori e di attivare i poteri inibitori in caso di pericolo grave e imminente, ha ritenuto che il dovere di sospendere i lavori derivi da un pericolo constatato personalmente dal coordinatore e da esso immediatamente percettibile, situazioni che, in ogni caso, andrebbero sempre coordinate con l'area di rischio che il coordinatore è chiamato a gestire, non potendo essere investito di un dovere di costante presenza nel cantiere. Nella specie, il vizio non è stato ritenuto immediatamente percettibile e il Tribunale, secondo la Corte territoriale, aveva invertito tale prospettiva, assegnando al coordinatore un obbligo compatibile solo con una costante presenza in cantiere, la gestione del rischio non trovando in tal modo la sua fonte nella presenza di più imprese, ma nelle singole lavorazioni, altresì osservando come fosse emerso dall'istruttoria che un altro soggetto

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