Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2022, n. 44883
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V M n. a Moncalieri il 4/6/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 10/5/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 -udita la relazione del Consigliere A M D S -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. M G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 8/7/2015, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione di una carta di credito di provenienza furtiva ed indebito utilizzo della stessa, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. C N, deducendo:ds, 2.1 la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 531 cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione per il delitto di cui al capo D) (art. 55, comma 9, d.lgs n. 231/2007) e correlato vizio di motivazione. La difesa lamenta la mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione in relazione al delitto di indebito utilizzo della carta di credito di provenienza illecita, consumato in data 29/10/2011. Segnala che, nonostante il decorso dei termini massimi previsti dalla legge e la richiesta di emissione di declaratoria di estinzione del reato formulata dal P.g., la Corte di merito ha omesso di motivare sulle ragioni del mancato accoglimento della stessa;2.2 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto per gli addebiti a suo carico;2.3 la violazione dell'art. 527 cod.proc.pen. in ordine all'affermata inammissibilità dei motivi d'appello sub 2),3),4),5) e connesso vizio della motivazione per illogicità. La difesa censura la ritenuta inammissibilità dei motivi di gravame relativi al giudizio di responsabilità del ricorrente, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazione al capo D);all'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4, ritenendo che la Corte territoriale abbia reso in proposito una motivazione del tutto formale ed erronea alla luce della specificità dei rilievi formulati. RITENUTO IN DIRITTO 1.Logicamente prioritario è l'esame del terzo motivo che denunzia l'erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi d'appello articolati dalla difesa sub 2),3),4),5) per genericità ed aspecificità delle doglianze formulate. Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide, alla cui stregua, ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277440;Sez. 4, n. 7982 del 11/2/2021, Rv. 280599).
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