Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2020, n. 22897

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2020, n. 22897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22897
Data del deposito : 21 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18636/2013 R.G. proposto da M S.r.l. - (P.I. 07341480015) rapp.ta e difesa dall'avv. C P del Foro di Roma, elett. dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma Via Aterno n.9, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

Agenzia delle Entrate - (C.F. 06363391001) rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte N.25/36/13, depositata il 5 febbraio 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020 dal Cons. L N. udito il Pubblico Mintero, in persona del Sostituto Procuratore ki-k- o Generale dott.ssa R=tdastreheiteci~, che ha concluso per ce. del ricorso. fi74",à, 1 ,A4 e 42èt) Udito l'Avv Sterfail=ltate per l'Agenzia delle ,PlanD che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'Avv. C P per la contribuente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. M impugnava innanzi alla CTP di Cuneo l'avviso di accertamento N.821030200548/2009 notificato il 12.10.2010, con il quale l'Ufficio delle Entrate di Mondovì, sulla scorta della sentenza penale ex art.444 c.p.p. n.197/08 pronunciata dal Tribunale di Mondovì in data 24.03.2009, rilevava per l'anno 2003 omessa dichiarazione di maggiori ricavi, pari ad €.26.528,00, derivati da uso di fatture passive emesse dalla Ditta

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2003 di T G per operazioni inesistenti, aveva intimato il pagamento rispettivamente di €.10.232,04 per maggiore IRPEG, €.1.277,86 per maggiore IRAP ed €.6.057,49 per IVA, oltre interessi, ed applicato le relative sanzioni. La Società deduceva che la contestata omissione dichiarativa concerneva l'impiego di fatture già valutate dalla G.d.F. in sede di verifica conclusa con pvc del 17.12.2007 e dall'Agenzia delle Entrate in sede di avviso di accertamento emesso nel 2008 per la medesima annualità, che avevano escluso la fittizietà delle operazioni poste in essere con la Ditta

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2003, avendo invece il dante causa della M s.r.l. riconosciuto la fittizietà di altre operazioni intercorse con la Delta B di Boetti Pasquale, pure contestate nel medesimo procedimento penale;
che rispetto a tali accertamenti non erano intervenuti fatti nuovi e che la sentenza ex art.444 c.p.p., peraltro neppure allegata, non poteva avere efficacia di giudicato ai sensi dell'art.654 cpp;
che il legale rapp.te della Società aveva accettato il patteggiamento per mere esigenze di economia processuale e per evitare il giudizio;
che l'avviso era privo di motivazione su tutte tali circostanze.L'Agenzia delle Entrate replicava a tutti i motivi e chiedeva il rigetto del ricorso. La CTP adìta, con sentenza N.149/01/2010, respingeva il ricorso. La Società soccombente proponeva appello, al quale resisteva l'Agenzia delle Entrate, e la CTR del Piemonte, con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha respinto l'appello ed ha condannato la contribuente alla rifusione delle ulteriori spese del grado: respinte le doglianze dell'appellante in merito alla pretesa carenza motivazionale dell'avviso, la CTR, premessa l'astratta utilizzabilità nel giudizio tributario del giudicato penale, nel senso della autonoma valutabilità di "quegli elementi probatori o presuntivi atti a sostenere la...decisione", alla luce dei difformi criteri di valutazione probatoria consentiti nel giudizio tributario;
dato atto che la sentenza ex art.444 c.p.p. "non può essere considerata una automatica ammissione di colpevolezza", ma che essa "in ogni caso essa costituisce un elemento non solo presuntivo ma di prova che consente al giudice di verificarne la fondatezza in funzione degli elementi alternativi e probatori che la parte contribuente può portare in opposizione...", e richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte, ha concluso che "la potestà di disconoscere il risultato di un patteggiamento nel processo in esame è vincolata dalla capacità del collegio di motivarne l'esclusione e quindi dagli elementi che la parte porta a proprio sostegno". Quindi, passando all'esame del merito delle questioni valutative dedotte dalla società appellante, ha ritenuto illogico ed ingiustificato l'atteggiamento dell'imputato che avrebbe abbandonato la difesa in relazione ad una cospicua parte della contestazione nonostante il postulato accertamento di correttezza del proprio operato da parte dei verificatori, ritenuto peraltro insufficiente quale prova esimente "in presenza di ulteriori sviluppi della vicenda";
ha quindi affermato che "l'ammissione di colpevolezza nel processo penale non essendo stata prodotta alcuna prova a sostegno della tesi della Società e mancando ogni giustificazione razionale al suo comportamento, conferma la fondatezza dell'accertamento...". Infine ha escluso la lamentata violazione degli artt.7 Statuto del contribuente e 42 DPR n.600/1973, in quanto la ricorrente Società si era dimostrata a perfetta conoscenza del contenuto e della portata della sentenza penale n.197/2008 e dovendosi perciò ritenere insussistente alcuna causa di nullità dell'avviso. La Società soccombente ricorre per cassazione sulla base di quattordici motivi, al quale resiste l'Agenzia con controricorso, nel quale conclude per il rigetto. bt All'esito della pubblica udienza del 17 gennaio 2020, udite le conclusioni del Procuratore Generale ed i difensori delle parti, come riportate in epigrafe, la Corte ha pronunciato sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Come espressamente enunciato dalla ricorrente in esordio all'esposizione dei motivi, questi si fondano sostanzialmente sui medesimi presupposti di fatto, dai quali vengono argomentati la violazione di diverse norme di legge ex art.360 co.1 n.3 c.p.c. e, parallelamente, corrispondenti vizi di omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex n.5 della medesima norma. In fatto la ricorrente Società evidenzia che: a) Nel procedimento penale N.543/2007 R.G. del Tribunale di Mondovì era stata contestata l'illecita deduzione di costi derivanti da operazioni inesistenti, configurate in relazione a due fatture emesse dalla Delta B di Boetti Pasquale, in relazione alle quali Giuseppe M, all'epoca legale rapp.te della Società, aveva ammesso l'inesistenza delle operazioni, ed a sedici fatture, 8 delle quali riguardanti l'esercizio 2003, emesse dalla Ditta

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2003 di T G, in relazione alle quali il M non aveva operato alcuna ammissione di colpevolezza;b) Il M aveva acceduto al rito premiale poiché, ritenendo certa la condanna per le violazioni commesse nei rapporti con la Delta B, la difesa in relazione alle contestazioni concernenti le forniture della

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2003 non avrebbe comportato, in esito al giudizio, vantaggi consistenti, tenuto conto delle modestissime pene applicate dal Giudice in sede di patteggiamento;
c) La G.d.F., in sede di PVC, aveva affermato che le fatture emesse dalla

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2003 nei confronti della M s.r.l. avevano rilievo semplicemente in relazione alla difformità tra i corrispettivi su di esse riportati, dalla M s.r.l. interamente registrati sulla scorta di documentati integrali pagamenti, e quelli, ben inferiori, annotati dall'emittente nella propria contabilità;
d) La stessa Agenzia delle Entrate di Mondovì, che aveva proceduto all'originario accertamento oggetto di separato giudizio, aveva condiviso le valutazioni dei verificatori, omettendo qualsiasi rettifica in proposito;
inoltre postula in diritto che: e) Sarebbe impossibile per l'indagato accedere al rito premiale del patteggiamento della pena su richiesta in relazione soltanto ad alcuni dei fatti oggetto di imputazione. Con il primo ed il terzo motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.444 e 445 co.lbis c.p.p. in relazione all'art.360 n.3: la

CTR

Piemonte, postulando l'intervenuta applicazione della pena su richiesta delle parti anche con riferimento alle fatture provenienti dalla

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2003, relative tuttavia ad operazioni realmente effettuate ancorchè reputate inesistenti, obliterando per un verso la impossibilità di procedere ad un patteggiamento parziale, per altro verso le risultanze investigative del

PVC

GdF del 17.12.2007 che escludevano la fittizietà delle relative operazioni, avrebbe violato o falsamente applicato, rispettivamente, l'art.444 e l'art.445 co.lbis c.p.p.. Invero, come puntualmente evidenziato e ribadito in entrambi i gradi, alla stregua dei rilievi effettuati dalla GdF solo il titolare della

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2003 si sarebbe reso responsabile di illecito fiscale in relazione alle suddette fatture;
ma l'imputato, non potendo richiedere un patteggiamento parziale e volendo evitare una complessa vicenda processuale, ha rinunciato alla difesa anche in relazione ai fatti per i quali non era colpevole, consapevole che la sentenza non avrebbe potuto accertare la sua responsabilità con efficacia di giudicato, né far luogo ad accertamenti suscettibili di giudicato, e che d'altronde le conseguenze penali sarebbero state sostanzialmente irrilevanti;
e d'altronde i limiti di efficacia della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta come indicati nell'art.445 c.p.p. avrebbero imposto, alla stregua della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata, un'adeguata motivazione circa le ragioni che inducono il Giudice a ritenere sussistente una valenza probatoria assimilabile all'ammissione di colpevolezza. Con il secondo ed il quarto motivo la Società ricorrente lamenta contraddittoria o omessa o insufficiente motivazione relativamente all'inesistenza dei presupposti fattuali in relazione ai quali il Massario avrebbe potuto ritenersi responsabile del contestato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, avendo la CTR apoditticamente negato l'esistenza di elementi di prova contraria in ordine alle giustificazioni della sua rinuncia all'accertamento giudiziale, laddove questi erano stati forniti mediante la produzione ed il richiamo del PVC dal quale emergeva l'assenza assoluta di indizi dell'inesistenza delle operazioni contestate anche in relazione alle cinque fatture della
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