Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/12/2018, n. 32244

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/12/2018, n. 32244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32244
Data del deposito : 13 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 878-2018 proposto da: BENVDETTI ANC ',LO, in proprio e n.(1. di titolare de "11 Passo della Beccaccia", elettivamente domiciliato in l« Mi A, VIA

BINACO

15, presso lo studio dell'avvocato A P T rappresentato) e difeso dall'avvocato G1SIJAI,D0 ANTONIO P:\1 \;

- ricorrente -

contro

GR1J13130 G11PIN PO SP IN 131,1ZPT;
- intimata - per regolamento) di competenza avverso l'ordinanza n. R.G . 1984/2015 del TR I BI •N di VITI ,,1ZB( ), depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' I 1/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. P P ,C;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto) Procuratore Generale Dott. FU:1,YR) TRONCONE che conclude per il rigetto del ricorso per essere competente il Tribunale di Venezia. Ric. 2018 n. 00878 sez. M3 - ud. 11-10-2018 -2- Considerato che A B, quale titolare di un agriturismo, conveniva davanti al 'tribunale di Viterbo la Gruppo Green Power, s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni causati all'impianto di fornitura del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, esistente nella propria abitazione e in un locale destinato all'attività agrituristica, in ragione della dedotta cattiva installazione di una pompa di calore realizzata sulla base di previo contratto scritto;
la società convenuta eccepiva, costituendosi, l'incompetenza territoriale dell'ufficio adito sulla base di clausola presente nel contratto;
il tribunale accoglieva l'eccezione dichiarando la competenza del "tribunale di Venezia, sul presupposto del difetto della qualità di consumatore rivendicata in contrario dall'attore;
avverso questa ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza A B che ha depositato altresì memoria;
il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che il ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe omesso erroneamente ogni istruttoria e ogni vaglio dell'incarto processuale, mancando così di considerare che l'agriturismo risultava inserito in una più ampia struttura costituente un unico corpo edilizio destinato anche e principalmente ad abitazione, al cui servizio era funzionale la pompa di calore, al pari dell'impianto fotovoltaico, sicché, avendo egli concluso il contratto quale consumatore, avrebbe dovuto ritenersi nulla la clausola derogatoria della competenza inderogabilmente prevista in relazione a questa qualità soggettiva;
Rilevato che il ricorso dev'essere rigettato, atteso che, ai fini in parola, dev'essere considerato «"professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto "nel quadro" della sua attività imprenditoriale o professionale», e atteso che «perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro" - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale» (Cass., 05/07/2018, n. 17586, pag. 6, richiamata dal pubblico ministero, e che a sua volta richiama la pregressa giurisprudenza conforme);
nel caso, è pacifico che Benedetti ha agito per scopi almeno in parte connessi, in termini oggettivi, all'esercizio della sua richiamata attività di agriturismo, sicché l'ordinanza risulta conforme alla legge quale interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte;
lo stesso ricorrente, sia in ricorso (pag. 7) che in memoria (pag. 8), conferma trattarsi d'impianto destinato a un'edificazione unitaria e, quindi, di destinazione non scindibile, dal che deriva l'oggettiva connessione con l'attività agrituristica;
consegue il rigetto;
in assenza di attività difensiva di controparte, non deve disporsi sulle spese (come altrimenti sarebbe stato necessario: Cass., 18/10/2011, n. 21565);
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