Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2013, n. 6207

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Il diritto di rimborso spettante al socio che recede, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003), da una società con azioni quotate in borsa è rigorosamente ancorato alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione che legittima il recesso.

In tema di recesso da società di capitali, laddove le azioni possedute dal socio receduto siano quotate nel mercato dei titoli, il valore di rimborso a lui spettante deve tener conto esclusivamente delle indicazioni di prezzo fornite dal mercato stesso in relazione a quelle azioni, non potendo, quindi, il titolare di azioni di risparmio dolersi del fatto che, in tal modo, si possa pervenire ad una determinazione di rimborso inferiore a quello spettante ai titolari di azioni ordinarie, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2348 cod. civ., atteso che il principio secondo cui tutte le azioni emesse dalla società attribuiscono uguali diritti trova espressa deroga, nel caso delle azioni di risparmio, nel disposto dell'art. 14, quarto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2013, n. 6207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6207
Data del deposito : 13 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17026/2006 proposto da:
AS MA (C.F. [...]), AS IA (C.F. [...]), VE VI (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso l'avvocato GREGORI TINA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VILLANI ALCIDE, VILLANI MA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, nuova denominazione della BANCHE POPOLARI UNITE S.C.P.A. (C.F./P.I. 03053920165) che ha incorporato la BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso l'avvocato PECORA FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARRONE FLAVIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 692/2005 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato CARMELO RAIMONDO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato PECORA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo 1995, MA SS, IA SS e LL AV, titolari di azioni di risparmio del Credito Varesino s.p.a., quotate in borsa, i quali non avevano partecipato alle assemblee che avevano approvato l'operazione di fusione per incorporazione con la Banca Popolare di Bergamo s.coop. a r.l. e che pertanto avevano esercitato, a norma dell'art. 2437 c.c., comma 1, (nel testo allora vigente) il diritto di recesso loro riconosciuto dalla società, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino (ora Banche Popolari Unite s.c.a r.l.) deducendo l'illegittimità o erroneità del metodo, seguito dalla convenuta, per calcolare il valore dei titoli da rimborsare (con la conseguente condanna al pagamento dei maggiori importi non corrisposti), sotto due profili: a) quanto alla individuazione nella data della delibera assembleare che aveva approvato la fusione (anziché nella data di sospensione del titolo da parte della CONSOB a seguito dell'annuncio della deliberazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi consigli di amministrazione) del "dies a quo" del semestre di riferimento per il calcolo della media delle quotazioni da utilizzarsi quale parametro di determinazione del valore di rimborso;
b) quanto al riferimento al prezzo medio di borsa, registrato in tale semestre, delle sole azioni della categoria di quelle in concreto possedute dai soci receduti, anziché alla media del valore complessivo di tutte le azioni, indipendentemente dalla categoria, diviso per il numero delle stesse. La società convenuta si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, che invece il Tribunale accolse, ritenendo: a) che il semestre di riferimento dovesse decorrere non dalla data delle delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione bensì da quella in cui i rispettivi Consigli di Amministrazione avevano deliberato di dar corso alla fusione, onde evitare di prendere in considerazione l'influenza sulle quotazioni di mercato determinata dalla notizia del progetto di fusione;
b) che il rimborso

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