Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 18736
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La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo senza alcuna espressione limitativa, abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche all'eventuale giudizio di opposizione ed all'eventuale grado di appello, in quanto con l'attribuzione della procura si legittima il professionista ad adoperarsi per il conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte del bene oggetto della controversia.
Il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale; per la disciplina del rapporto può farsi ricorso in via analogica alla disciplina sul contratto di agenzia, cosicché, se il procacciatore è munito di rappresentanza, il contratto stipulato produce i suoi effetti direttamente tra il preponente e il soggetto che ha contrattato con il procacciatore, mentre le riscossioni effettuate per conto del preponente sono regolate secondo le norme del mandato con rappresentanza, e quindi l'acquisto della proprietà della somma si produrrà in capo al procacciatore, che avrà poi l'obbligo di ritrasferirla al preponente.
Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa, per cui deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta ove non sussista la possibilità per la parte che l'ha fatta di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta dal terzo chiamato, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della chiamata, in quanto nel giudizio di merito la domanda di garanzia nei suoi confronti era stata rigettata).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIGMA STUDIO PUBBLICITARIO, in persona del suo titolare C, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato R T, che la difende unitamente agli avvocati C B, BRUNO D'AMBROSIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.I.P. di PASQUALE ACAMPORA SAS., con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante Dott. P A, e di S.A.I.P. - Società per Attività ed Iniziative Pubblicitarie srl. in liquidazione, in persona del liquidatore sig. A P, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGRE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato G G, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AAST AZD AUT SOGGIORNO TURISMO CANAZEI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 18725/00 proposto da:
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI CANAZEI, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo difende unitamente agli avvocati GIANNI GIOVANNINI, FILIPPO VALCANOVER, CARLO DI NANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
e contro
SIGMA STUDIO PUBBLICITARIO, SAIP SRL IN LIQ, SIC SRL;
- intimati -
avverso la sentenza 1299/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 19 marzo 1999, depositata il 26 maggio 1999;
RG. 2569/1993;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha conclusa per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Paolo C, titolare dell'impresa individuale Sigma Studio Pubblicitario, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale di Napoli, in data 16 settembre 1987, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della SAIP s.r.l. della somma di L. 10.937.500, oltre interessi e spese, quale importo di fatture relative a contratti pubblicitari, stipulati per gli anni 1985-1986 in favore dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di C e ne chiedeva la revoca, assumendo il parziale adempimento di quanto richiesto e, per il resto, l'inadempimento della SAIP, che aveva trasmesso solo parte dei pattuiti 240 spot pubblicitari.
La SAIP si costituiva e chiamava in causa la AAST di C, in cui favore erano stati effettuati gli spot televisivi, senza alcuna contestazione di irregolarità, per cui ne chiedeva la condanna in solido con il C al pagamento delle somme di cui alle fatture. Si costituiva la AAST, che assumeva di non aver mai avuto alcun rapporto con la SAIP, ma solo con la Sigma del C. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 20 marzo 1993, revocava il d.i. e, ritenuto provato il rapporto diretto tra la Saip e la AAST, per quanto attraverso il C;
ritenuto che
la AAST aveva pagato l'intero importo delle fatture per il tramite del C, condannava quest'ultimo al pagamento nei confronti della SAIP della somma di L. 7.021.000.
Avverso questa sentenza proponeva appello il C. Si costituivano le altre parti e la AAST, la quale ultima proponeva appello incidentale.
Interveniva in giudizio anche la SIC, Società immobiliare Campana s.a.s., dichiaratasi cessionaria del credito della SAIP. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 26 maggio 1999, rigettava gli appelli e confermava l'impugnata sentenza. Riteneva la corte territoriale, che, poiché la SAIP S.R.L. conferiva al C il 14 ottobre 1985 l'incarico di procacciare contratti pubblicitari e poiché il contratto in questione fu stipulato il 17 ottobre 1986 per 240 spot pubblicitari da trasmettersi tra il novembre 1986 ed il gennaio 1987, con fatturazione emessa direttamente nei confronti dell'AAST di C, mentre il C disdiceva l'incarico di procacciatore d'affari solo in data 31 maggio 1987, doveva ritenersi che parti del contratto pubblicitario erano la SAIP e la AAST, per quanto stipulato per il tramite del procacciatore d'affari C, ritenuta incontestata l'identificazione di tale persona fisica con la sua azienda di pubblicità Sigma. Secondo la corte di merito non potevano accogliersi gli assunti difensivi sia dei C che della chiamata in causa AAST, secondo cui quest'ultima avrebbe contrattato esclusivamente con la Sigma, in proprio, che a sua volta avrebbe contrattato in proprio con la SAIP. Riteneva, quindi, la Corte di merito che, poiché parte contrattuale del contratto pubblicitario con la Saip era solo la AAST, solo questa poteva eccepire gli inadempimenti assunti dal C (programmazione di spot in numero inferiore a quello pattuito), mentre la AAST non solo non aveva mosso alcuna contestazione, ma aveva pagato l'intera somma dovuta di L. 10.937.000 al C e questi non aveva versato alla SAIP la somma ancora dovutale, di L. 7.021.000, per cui correttamente il primo giudice aveva condannato il C al pagamento di detta somma alla SAIP.
Proprio perché parti contraenti erano state ritenute la Saip e la AAST, e quindi quest'ultima non era estranea A giudizio, secondo la Corte andava rigettato l'appello incidentale della AAST, con cui questa chiedeva che fosse dichiarata inammissibile la sua chiamata in causa.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Sigma Studio Pubblicitario, impresa individuale in persona del suo titolare Paolo C.
Resiste con controricorso la AAST di C, che ha anche proposto ricorso incidentale.
Resistono con controricorso la SIC di P A s.a.s. e la SAIP s.r.l. in liquidazione, che hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. per nullità assoluta ed insanabile della procura rilasciata dall'opposta SAIP all'avv. M A.
Assume il ricorrente che il mandato rilasciato dalla Saip all'avv. A era relativo alla sola fase monitoria, non si estendeva all'eventuale fase dall'opposizione ed, in ogni caso, esso era stato apposto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, mentre esso nel giudizio di opposizione doveva essere apposto sulla comparsa di costituzione o in calce alla copia notificata dell'atto di opposizione.
2.1. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo sia inammissibile. Infatti non risulta che tale censura sia stata prospettata nell'atto di appello, o, in ogni caso nelle conclusioni rassegnate al giudice di appello, per cui non può essere proposta per la prima volta in questa sede.
Infatti le eventuali nullità della sentenza (nella specie di primo grado), per il principio di cui all'art. 161 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione (Cass. 15 novembre 1995, n. 11827;
Cass. 20 luglio 1999, n. 7767;
cfr., in tema di procura, Cass. 23 gennaio 2002, n. 7539;
Cass. n.