Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2010, n. 9523
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Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.
In tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l'atto di citazione entro il termine di sei mesi previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio delle parti necessarie inizialmente pretermesse. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha nella specie ritenuto che il riscatto tempestivamente esercitato dal locatario per via giudiziale contro l'acquirente di un immobile fosse idoneo ad impedire la decadenza di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978 anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, con questo in comunione legale dei beni e non citato inizialmente in giudizio, ma nei cui confronti, benché fosse trascorso il suddetto termine di decadenza, era poi stato integrato il contraddittorio).
Il diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 deve essere esercitato dall'avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari dell'immobile, i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia. Nel caso in cui l'acquirente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, il riscatto deve esercitarsi pure nei confronti del coniuge, che è ugualmente litisconsorte necessario, anche quando non abbia partecipato al contratto di compravendita, ma abbia beneficiato dell'acquisto in comunione ai sensi della lett.a) dell'art. 177 cod. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12120/2005 proposto da:
IMPRESA EDILE MAZZETTO IVANO, in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE 76 BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato DE M E, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CINOTTO RENATO (CMNRNT35L27L736S), BIANCHI JOLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell'avvocato P M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato J R, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 193/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato Giulio RAGAZZONI per delega dell'avvocato Marciano Petrillo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. - Il processo.
Il M propose domanda di riscatto, quale locatario, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 39, dell'immobile da lui condotto in locazione come ufficio e deposito della propria impresa edile, che i proprietari (tali eredi Bortoluzzi) avevano venduto al Caminotto. Quest'ultimo, costituitosi, eccepì la decadenza dal diritto di riscatto per non essere stato esercitato anche nei confronti di sua moglie (Jolanda B) con la quale era in regime di comunione legale dei beni al momento dell'acquisto. Integrato il contraddittorio nei confronti della B, il Tribunale di Venezia, accogliendo l'eccezione del convenuto, respinse la domanda di riscatto.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia, la quale ha ritenuto: che il tempestivo esercizio del riscatto nei confronti di uno dei coniugi non ha nei confronti dell'altro efficacia interruttiva del termine semestrale di decadenza stabilito dal summenzionato art. 39;
che non ha rilievo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del convenuto, riguardando tale integrazione l'aspetto processuale del litisconsorzio necessario e non la decadenza dal diritto di riscatto.
L'Impresa edile Ivano M, in persona del titolare M Ivano ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di un unico motivo. Hanno risposto con controricorso il Caminotto e la B. La terza sezione civile della Corte, investita della causa, ha reso ordinanza di rimessione degli atti al Primo Presidente, ritenendo sussistere sul tema un contrasto giurisprudenziale o, comunque, una questione di massima di particolare importanza. La causa è stata, dunque, rimessa al giudizio di queste sezioni unite. 2. - La questione.
Nella vicenda in trattazione è indiscusso che il diritto di riscatto previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 39, debba essere esercitato non solo nei confronti dell'acquirente dell'immobile, ma anche del coniuge in comunione legale dei beni, nel termine decadenziale di sei mesi dalla trascrizione dell'atto,- così come è indiscusso che l'esercizio stesso possa avvenire anche direttamente in via giudiziaria e che, in questo caso, tra i coniugi esiste il litisconsorzio necessario. Piuttosto, si chiede alle sezioni unite di stabilire se, una volta e-sercitato tempestivamente il riscatto in via giudiziaria nei confronti del solo acquirente, l'integrazione del contradditto-rio nei confronti del coniuge in comunione dei beni valga a sanare la decadenza in cui sia eventualmente incorso il riscattante rispetto a quest'ultimo.
A sostegno della soluzione positiva il ricorrente sostiene che la proposizione tempestiva della domanda nei confronti dell'acquirente costituisce, ai sensi dell'art. 2966 c.c., una causa d'impedimento della decadenza;
dunque, "la costituzione in giudizio del litisconsorte necessario... ha sanato il vizio processuale con effetti retroattivi al momento della proposizione della domanda giudiziale avvenuta con il deposito del ricorso...". Dal canto suo, l'ordinanza di rimessione individua due indirizzi giurisprudenziali:
uno, che può definirsi di carattere sostanziale, con il quale s'afferma che: nel giudizio di riscatto, l'omessa citazione del coniuge non contraente (comproprietario ex lege e litisconsorte necessario) non determina l'inammissibilità dell'azione, bensì impone l'integrazione del contraddittorio;
l'avvenuta integrazione, tuttavia, non è idonea a sanare la decadenza sopravvenuta per il decorso del termine fissato dall'art. 39, senza che il conduttore abbia esercitato il riscatto nei confronti del coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale dei beni;
dunque, l'integrazione del contraddittorio ha effetti di carattere processuale e non sostanziale (indirizzo, questo, sviluppatosi sia in relazione al riscatto di immobili urbani, ex art. 39 citato, sia agricoli, per il quale cfr. Cass. 7271/2008 - 6879/2008 - 5340/1998);
un altro, sviluppatosi in ambito processuale e precisamente in tema di integrazione del contraddittorio, in ragione del quale la tempestiva notifica dell'atto nei confronti di uno dei litisconsorti è idonea ad impedire la decadenza anche nei confronti degli altri, ai quali l'atto sia stato notificato tardivamente, valendo quest'ultima notificazione come atto integrativo del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., (sul punto sono richiamate Cass. 19963/2005, quanto alla decadenza di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.;
nonché Cass. 4488/2002, quanto alla tempestiva riassunzione del processo nei confronti di uno solo dei litisconsorti, con effetti conservativi estesi agli altri soggetti necessari). Rilevati questi indirizzi, l'ordinanza di rimessione (dato atto che il diritto di riscatto può essere esercitato sia in via extragiudiziale, sia in via giudiziale) si interroga intorno alla possibilità di applicare il secondo indirizzo ("la normativa processuale") nel caso in cui il diritto sia esercitato in via giudiziale.
Per dare risposta al quesito come sopra delineato, occorre, dunque, chiedersi, innanzitutto, se nella fattispecie in esame esista litisconsorzio necessario tra i coniugi in comunione legale dei beni ed, in caso positivo, valutare poi se l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quello che non ha partecipato all'atto d'acquisto comporti anche l'effetto sostanziale di sanare le decadenze eventualmente intervenute.
3. - I precedenti.
Volendo indagare in maniera più profonda la giurisprudenza sul tema, notiamo che essa s'è per la maggior parte interessata dell'esistenza del litisconsorzio necessario tra coniugi (il contraente ed il non contraente), con la conseguente necessità che il riscatto venga esercitato nei confronti di entrambi. Soluzione, come s'è visto, ormai non più in discussione.
I precedenti che, invece, specificamente trattano degli effetti dell'integrazione del contraddittorio sono quelli menzionati nell'ordinanza di rimessione.
Il più recente (Cass. n. 7271/2008) si limita ad enunciare il principio secondo cui l'integrazione del contraddittorio vale ad impedire la declaratoria d'inammissibilità dell'azione di riscatto, ma non a sanare la "decadenza, sostanziale" sopravvenuta a causa del decorso del termine della L. n. 392 del 1978, art. 39. A corredo non esiste una approfondita argomentazione, piuttosto la decisione appare come mero vaglio di correttezza della sentenza d'appello. L'altro precedente (Cass. n. 6879/2008), nell'affermare la necessità dell'integrazione del contraddittorio ai soli fini dell'ammissibilità dell'azione di riscatto, senza alcuna influenza sul termine di decadenza spirato, si limita ad adeguarsi a Cass. n. 5340/1998. Quest'ultima, a dispetto della massima che ne è stata estratta, discute di tutt'altra questione: il ricorrente sosteneva, infatti, che la decadenza di cui all'art. 39 era stata interrotta, nei confronti del coniuge non chiamato in giudizio, dall'azione proposta nei confronti dell'altro coniuge, ed il termine decadenziale era nuovamente decorso dal momento dell'integrazione del contraddittorio. La sentenza, rispetto a tale profilo critico, si limita a ribadire l'inapplicabilità alla decadenza delle norme dettate per la prescrizione (art. 2964 c.c.), con la conseguenza che la decadenza è impedita unicamente dal compimento dell'atto (nella specie la dichiarazione di riscatto) nel termine legale, mentre la domanda di riscatto avanzata tempestivamente nei confronti di uno dei comproprietari non interrompe la decadenza nei confronti dell'altro. Nessuna specifica argomentazione è sviluppata intorno al tema che qui ci interessa. In conclusione, al di là di quanto finora pronunziato e massimato, occorre adesso adeguatamente approfondire la questione.
4. - Il litisconsorzio tra i coniugi in comunione dei beni. Per affermare l'esistenza del litisconsorzio necessario tra i coniugi in questa fattispecie basta richiamare gli ultimi arresti ai quali sono pervenute in materia queste sezioni unite ed, in particolare le sentenze n. 17952/2007 e n. 9660/2009. Con la prima se ne affermata l'esistenza nell'azione dell'art. 2932 c.c., promossa dal promissario acquirente (per l'adempimento in forma
specifica o per i danni da inadempimento contrattuale) nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge (la sentenza ne fa discendere che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro).
La seconda ha affermato che nel caso di azione revocatoria, esperita dal fallimento di una società cooperativa edilizia nei confronti del socio