Cass. civ., SS.UU., ordinanza 25/03/2021, n. 08508

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 25/03/2021, n. 08508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08508
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16226-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE, con sentenza non definitiva n. 409/2020 depositata il 26/06/2020 nella causa tra: VIGNONI MORENO, VIGNONI SANDRO;
- ricorrenti non costituiti in questa fase -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA, FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA, U.T.G. - PREFETTURA DI ANCONA, COMITATO SOLIDARIETÀ VITTIME RICHIESTE ESTORSIVE - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere E S;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: M V, S V e F V, a seguito del giudicato di condanna per reato di estorsione commesso ai loro danni, formularono richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, quantificando il danno nella misura di Euro 2.250.000,00. Il Commissario Antiracket, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione, previa liquidazione del danno nella misura di Euro 420.000,00, provvide con decreto n. 135 del 2014 all'erogazione nella misura di 2/3 pari ad Euro 280.000,00 risultando stralciata la posizione di F V. Proposta impugnativa, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con sentenza n. 117 del 2016 accolse parzialmente il ricorso «ai soli fini di un riesame da parte dell'Amministrazione, ferme ed impregiudicate le ulteriori determinazioni che la stessa intenderà adottare all'esito della rinnovata istruttoria, nel rispetto del contraddittorio procedimentale con le parti interessate e dell'obbligo di una puntuale motivazione in ordine a tutti gli aspetti esaminati». Con decreto di data 22 febbraio 2018, il Commissario straordinario liquidò l'ulteriore risarcimento di Euro 160.000,00, Ric. 2020 n. 16226 sez. SU - ud. 23-02-2021 -2- elevando quindi il complessivo importo del risarcimento ad Euro 440.000,00. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Ancona, M V e S V proposero domanda di integrale ristoro dei danni subiti. Il Tribunale adito declinò la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, motivando nel senso che si trattava di provvedimento elusivo della sentenza del giudice amministrativo per il quale doveva essere proposto giudizio di ottemperanza. Osservò in particolare che non poteva farsi riferimento a Cass. Sez. U. n. 18983 del 2017 perché oggetto dell'impugnazione non era la decisione resa a seguito della prima richiesta, ma il provvedimento adottato dall'amministrazione in violazione della decisione del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, quest'ultimo con provvedimento del 26 giugno 2020 ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, dichiarando altresì non luogo a procedere nella trattazione del ricorso come giudizio di ottemperanza.
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