Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2022, n. 21624

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2022, n. 21624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21624
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) F G C nato a Reggio Calabria il 11/09/1977 2) F F C nato a Reggio Calabria il 19/04/1969 3) F G nato a Reggio Calabria il 13/05/1945 4) F A nato a Reggio Calabria il 10/09/1971 5) F G nato a Reggio Calabria il 17/01/1974 6) S G M G nato a Reggio Calabria il 30/06/1977 7) S E M nato a Reggio Calabria il 14/09/1978 8) S G nato a Catanzaro il 16/10/1975 9) P G nato a Reggio Calabria il 26/01/1959 10) D C B M nato a Vallelonga il 12/09/1950 avverso la sentenza del 05/07/2019 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M S V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha concluso chiedendo: - per F G, l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis, cod. pen., quanto al capo capo A);
il rigetto quanto ai capi C), D), E), G);
la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. - per D C B M, l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A);
il rigetto quanto ai capi F), G), P), R);
la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. - per F A, l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A);
il rigetto quanto ai capi C), E), F), G);
non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto al capo D);
la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzíonatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico -per F G, l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A);
il rigetto quanto ai capi C), E) e G);
la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. -per F F C e F G C, l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A);
il rigetto quanto ai capi C), E) e G);
non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al capo D);
la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a loro carico. -per S G M G, l'inammissibilità del ricorso quanto ai capi C), D) ed E). -per S E M, l'inammissibilità del ricorso quanto al capo E). -per S G, l'inammissibilità del ricorso quanto al capo P). -per P G, il rigetto del ricorso sulle statuizioni civili. Uditi i difensori:-Avvocato P C del foro di Reggio Calabria, difensore della parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. -Avvocato P M Z dell'Avvocatura Generale dello Stato, difensore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. -Avvocato G V del foro di Latina, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato V R del foro di Modena, difensore della parte civile Leonia S.p.A., che ha depositato conclusioni scritte e nota spese -Avvocato M M del foro di Terni, difensore di fiducia di F A, F G, S E M, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, si è associato alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, con riferimento al capo D). -Avvocato F C del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di F G C, F F C e F G, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -Avvocato F C del foro di Reggio Calabria, in sostituzione, giusta delega orale, dell'avvocato N P del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di P G, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -Avvocato S M del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di F G, F G e S G M G, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -Avvocato P D M del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di D C B M, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -Avvocato D V del foro di Napoli, difensore di fiducia di F A, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. - Avvocato Bruno Poggio del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di F G C, F F C e F A, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -Avvocato N Carbone del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di S G M G, che si è riportato ai motivi di ricorso. -Avvocato R M del foro di Vibo Valentia, difensore di fiducia di S G, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. -Avvocato V G del foro di Vibo Valentia, difensore di fiducia di D C B M, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -Avvocato Teodoro Reppucci del foro di Avellino, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Giovanni G del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di S E M, che, preliminarmente, ha chiesto l'estensione alla propria assistita dei motivi 1 e 6 del ricorso dell'avvocato V e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 27 luglio 2016: ha assolto P G dai reati di cui capi NN) e UU) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi 00) e SS) per essere gli stessi estinti per prescrizione;
ha assolto_D C B M dai reati di cui ai capi L) e V) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per prescrizione in relazione i reati di cui ai capi 0), Q), U), Z), AA), BB), CC), DD), EE), HH). La Corte di appello ha confermato la sentenza in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), esclusa l'aggravante dell'essere capo organizzatore, concorso nei reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui all' art. 7 I. 203/1991 (capo F), di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G) e di peculato (capi P e R), rideterminando la pena nella misura di anni dieci e mesi dieci di reclusione;
ha rideterminato la pena nei confronti di: -S G per il reato di peculato (capo P), concesse le circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione;
-F G, esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo rnafioso (capo A), con il ruolo di partecipe, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C ed E) e di abuso di ufficio (capo G) nella misura di anni undici e mesi sei di reclusione;
Ha confermato le statuizioni civili a carico di S, P (solo per i capi 00 e SS) e S a favore della Leonia S.p.A.;
ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di: -F G, condannato alla pena di anni ventitre e mesi sei di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui ali' art. 7 I. 203/1991 (capo F) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G);
-F A, condannato alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui all' art. 7 I. 203/1991 (capo F) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G);
-F F C, condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), esclusa la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G);
-F G C, condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con il ruolo di partecipe, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G);
-S E M, condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per concorso nel reato di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo E);
-S G M G, condannata alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E).

1.1.Le indagini hanno avuto ad oggetto una delle società miste del Polo cittadino, la Leonia S.p.A. - costituita nel 2004 e con unico socio di minoranza la società Ecotherm - appositamente creata per il servizio di raccolta dei rifiuti e ritenuta, sin da subito, attenzionata dalla 'ndrangheta reggina che, consapevole delle utilità derivanti dalla gestione del servizio, grazie all'aiuto di funzionari infedeli, sarebbe riuscita a infiltrarsi nella suddetta società a prevalente partecipazione pubblica (51%), controllandone la gestione e ricavando importanti proventi illeciti.

1.2.La sentenza impugnata sottolinea che il compendio probatorio,
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