Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/10/2004, n. 19872

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/10/2004, n. 19872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19872
Data del deposito : 5 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. A U - rel. Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
ARON DI BIASOTTO GIORGIA E C. S.A.S., GIÀ ARON DI SS ROVER AURELIA SAS, GIÀ A.R.O.N. SPA, in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ACHILLE PAPA

21, presso lo studio dell'avvocato R GI MONGENET, che lo difende unitamente agli avvocati E U, E G, giusta procura a margine del ricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 521/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 11/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell"11/06/04 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDI

Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti della ARON S.a.S. di Rover Aurelia con ricorso notificato il 25.1.02, la sentenza della Corte di Appello di Trieste, depositata l'il dicembre 02, confermativa di quella di 1 grado, che lo aveva condannato al pagamento di L. _2.500.000 a titolo di restituzione della tassa annuale di concessione governativa ex L. 7/85, corrisposta dalla controricorrente fino al 1992.
Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 11 L. 448/98, illegittimamente disapplicato dalla Corte di Trieste perché ritenuto contrario al diritto comunitario;
e chiede pertanto che dalla somma che deve restituire venga detratto quanto dovuto dalla controricorrente, per tassa di 1^ iscrizione ed annuale, in base a detta norma;
e che, inoltre, sul residuo importo da rimborsare, decorrano gli interessi del 2,5% annuo, secondo il disposto di cui al 3^ co. del menzionato articolo.
La s.a.s. Aron di Biasotto Giorgia, già Aron S.A.S. di Rover Aurelia, resiste con controricorso notificato il 29 febbraio 02. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, per quanto concerne, la richiesta detraibilità, dalle somme che l'Amministrazione è tenuta a restituire alla Soc. A.R.O.N., degli importi dovuti per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'88 al 92 alla stregua della nuova disciplina, si osserva che il citato art. 11 L. 448/98, secondo la consolidata opinione di questa Corte, solo apparentemente di natura interpretativa, ha esteso retroattivamente ai menzionati anni la tassa per l'iscrizione degli atti societari diversi dall'atto costitutivo, introdotta nel 93 dall'art. 61 D.L. 331/93;
ed ha rideterminato retroattivamente, sempre in relazione al medesimo periodo, l'ammontare della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo.
Orbene, la richiesta detrazione del nuovo importo della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo è chiaramente inammissibile. Infatti, il 2^ comma dell'art. 11 L. 448/98 contempla distintamente sia il rimborso della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo che quello della tassa "annuale", prevista fino al 92 per il mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi.
È evidente pertanto che la possibilità di detrarre il nuovo importo della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo, retroattivamente rideterminato, presuppone il rimborso della medesima tassa, essendo l'altra (quella "annuale") radicalmente diversa nei suoi presupposti e contenuti. Ma tale rimborso è estraneo al presente giudizio, il cui oggetto è circoscritto alla restituzione della tassa annuale. Da ciò consegue che la deduzione in questione non può essere presa in considerazione in questa sede, mancando la correlata posizione debitoria dell'amministrazione.
La pretesa della ricorrente non appare, poi, meritevole di accoglimento neppure per quanto attiene all'asserita detraibilità, dalla somma complessiva degli importi versati in pagamento della "tassa annuale" (da rimborsare perché oggetto d'imposizione incompatibile con il diritto comunitario), delle somme retroattivamente dovute, in base al citato art. 11 L. 448/98, per l'iscrizione, nello stesso periodo di atti sociali diversi dall'atto costitutivo. Somme che, secondo detta norma, devono essere dedotte da quelle dovute in restituzione dall'Amministrazione per l'indebito versamento della tassa annuale.
Invero, l'accoglimento della richiesta in questione presuppone, a sua volta, il riconoscimento della compatibilita con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 10 della direttiva CEE n. 69/335, della nuova tassa d'iscrizione annuale introdotta retroattivamente, per il periodo considerato, dall'art. 11 L. 448/98. Compatibilita subordinata alla possibilità di annoverare detto tributo tra quelli aventi natura remuneratoria, che, a norma dell'art. 12 della citata direttiva, gli Stati membri possono stabilire in deroga dell'art. 10 della direttiva stessa;
secondo il cui disposto, oltre all'imposta sui conferimenti, non è consentita "nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per l'immatricolazione o qualsiasi altra formalità...alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica".
Al riguardo, secondo la giurisprudenza della corte di giustizia CE 10 sette. 2002, può essere riconosciuto il carattere "remuneratorio" di una tassa solo se il suo ammontare è stato determinato, sia pure forfettariamente, in base al costo del servizio reso". L'ammontare, invece, della tassa introdotta retroattivamente dall'art. 11 L. 448/98 per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo "per ciascun degli anni dal 1985 al 1992", è stato stabilito in modo del tutto astratto e generico, a seconda del tipo di società, senza riferimento alcuno agli effettivi costi dell'operazione (Cass. 7176/99, 15081/2001). Profili che avrebbero dovuto, invece, essere considerati, posto:
- che in quegli anni, non essendo stato ancora istituito il registro delle imprese, venivano riscossi, per il medesimo servizio, anche i diritti di cancelleria;

- che, in quel medesimo periodo, anche la tassa e/iscrizione dell'atto costitutivo (il cui ammontare, proprio in quegli anni era progressivamente e notevolmente elevato), era in parte destinata anche alla copertura degli atti sociali posti in essere dopo la costituzione delle Società.
Tanto basta per escludere che al tributo in questione possa essere riconosciuto "carattere remunerativo" ai sensi dell'art. 12, lett. e della direttiva CEE 339/65.
Da ciò consegue che la disposizione in esame, essendo contraria al diritto comunitario, non può essere applicata;
e pertanto l'inerente pretesa dell'Amministrazione risulta priva di giuridico fondamento. Parimenti infondata è la doglianza concernente la determinazione degli interessi di mora sulla somma che l'Amministrazione deve restituire perché non dovuta.
Invero, il tasso d'interesse stabilito dal 3 co. dell'art. 11 L. 448/98, pari al 2, 5% annuo, è sensibilmente inferiore a quello
fissato in via generale dell'art. 5 L. 29/61 per le somme che l'Amministrazione è tenuta a restituire " per tasse e imposte indirette sugli affari...non dovute", che alla data del 1" gennaio 99, preso in considerazione del menzionato art. 11, era del 2, 5% per semestre.
In tal modo è stata prevista per la restituzione di somme versate per tributi incompatibili col diritto comunitario una disciplina meno favorevole di quella stabilita, in via generale, per la ripetizione dei pagamenti non dovuti da parte del contribuente. Ma, così disponendo, il nostro legislatore si è posto in contrasto con il diritto comunitario, che, come è stato chiarito dalla Corte di Giustizia C.E., proprio in relazione a questa specifica questione, fa divieto agli stati membri di adottare "norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario, a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". (Sent. 10 sett. 2002, e. 216/99 c.c. 222/99). Non v'è quindi dubbio che la norma in questione sia inapplicabile;

posto che le sentenze, con le quali la Corte di Giustizia si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione del trattato o di un atto adottato da un' istituzione della Comunità, hanno valore vincolante per il giudice nazionale (Corte di Giustizia 2 febb. 98, e. 309/85;
6 luglio 95, c. 62/93). Le spese, come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi