Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2018, n. 09880

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2018, n. 09880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09880
Data del deposito : 20 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 7992-2013 proposto da: DI G M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

197, presso lo studio dell'avvocato M C N, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M BTI AC=;

- ricorrente -

contro

P M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO

95, presso lo studio dell'avvocato G P N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1500/2012 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 19/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. G F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C che ha concluso per l'accoglimento per guanto di ragione del primo motivo e per l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso;
udito l'Avvocato P N G difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso. Esposizione del fatto Con citazione ritualmente notificata M D G conveniva innanzi al Tribunale di Torino M P per sentir dichiarare la nullità, per mancanza di forma, della donazione in favore della convenuta, contenuta nella scrittura del 2.12.2005, avente ad oggetto parte del ricavato della vendita di due alloggi a sé intestati , ovvero per sentir accertare la natura indebita del versamento da lui effetuato in favore della convenuta di 130.095,00 euro, trattandosi di adempimento di obbligazione nulla per mancanza di giustificazione causale. Con la scrittura suddetta il D G, proprietario dell'immobile sito in Venaria Reale, via Tripoli n.11, dichiarava che "l'acquisto dell'appartamento suddetto, avvenuto con atto del 18.2.2005 per notaio Musso, era stato fatto, in realtà, con denaro della signora M P e con l'accensione di un mutuo ipotecario, tale immobile sarà venduto come da proposta d'acquisto con atto da farsi entro il 15.3.2006 al prezzo di 280.000,00 € ed il signor D G si impegnava a versare tale somma, detratto l'importo del mutuo, alla signora M P alla data del rogito notarile." La convenuta, costituitasi, resisteva e chiedeva in via riconvenzionale la condanna del D G al pagamento di 4.905,00 euro, corrispondente alla differenza tra quanto versato dal D G alla convenuta, e quanto lo stesso avrebbe dovuto versare in base alla scrittura del 2.12.2005. Il Tribunale di Torino respingeva la domanda del D G ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Paris, condannava l'attore al pagamento di 4.905,00 euro oltre ad interessi legali. La Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello, in particolare, confermando la valutazione del primo giudice, attribuiva valore confessorio alla scrittura del 2.12.2005, cui era estraneo l'animus donandi, risultando dalla stessa una precisa e diversa causa restitutoria, la cui sussistenza escludeva la natura indebita del pagamento dedotta dall'attore. Da ciò l'impossibilità di impugnare tale scrittura per simulazione , posto che la confessione può essere unicamente revocata per violenza o errore di fatto, dovendo dunque escludersi, in assenza di uno di tali tassativi casi, la rilevanza della diversa ricostruzione dei rapporti economici tra le parti da parte dell'attore. La Corte escludeva, inoltre, in forza della decurtazione dalle somme dovute alla Paris dell'ammontare del mutuo, la causa donandi in quanto l'odierno ricorrente si era assicurato, quale intestatario, l'importo capitale corrispondente alle rate già pagate, si da non risentire di alcuna diminuzione patrimoniale in conseguenza dell'intera operazione. Non poteva inoltre ritenersi configurabile, in capo al ricorrente, la dedotta perdita di un vantaggio derivante dalla vendita dell'immobile , la cui intestazione in suo favore era stato concordato tra le parti. Anche in ordine alla domanda subordinata, di indebito, la Corte territoriale evidenziava l'efficacia assorbente della confessione, in cui era ben precisata la causa di
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